Anche la Svizzera richiede l'autorizzazione delle sostanze incluse in Allegato XIV del REACH
Il REACH impone l'obbligo di comunicazione al fornitore secondo
l'art.33 se un articolo contiene più dello 0,1% p/p di una delle
SVHC incluse nella candidate list. In Svizzera, quest'obbligo di
informazione è stato introdotto il 1 dicembre 2012 con la revisione
dell'ordinanza sui prodotti chimici (art. 83c OPChim).
L'elenco delle sostanze candidate valido per la Svizzera contiene
attualmente 84 sostanze (allegato 7 OPChim).
L'allegato XIV del regolamento REACH (elenco delle sostanze
soggette ad autorizzazione) contiene 14 sostanze e per alcune di
esse, la domanda d'autorizzazione va presentata entro febbraio 2013
in UE.
La revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai
prodotti chimici (ORRPChim), anch'essa entrata in vigore il 1
dicembre 2012, integra le disposizioni relative all'autorizzazione
delle SVHC di cui all'allegato XIV REACH (allegato 1.17 ORRPChim)
per la Svizzera. L'immissione sul mercato e
l'uso di queste sostanze sono vietate tranne nel caso
in cui venisse richiesta e ottenuta un'eccezione da parte della
Commissione europea o delle autorità svizzere. Le domande di
autorizzazione deposte presso l'organo di notifica per
prodotti chimici sono valide solo per la Svizzera.
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