Anche la Svizzera richiede l'autorizzazione delle sostanze incluse in Allegato XIV del REACH

03/18/2013

Il REACH impone l'obbligo di comunicazione al fornitore secondo l'art.33 se un articolo contiene più dello 0,1% p/p di una delle SVHC incluse nella candidate list. In Svizzera, quest'obbligo di informazione è stato introdotto il 1 dicembre 2012 con la revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici (art. 83c OPChim). L'elenco delle sostanze candidate valido per la Svizzera contiene attualmente 84 sostanze (allegato 7 OPChim).

L'allegato XIV del regolamento REACH (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) contiene 14 sostanze e per alcune di esse, la domanda d'autorizzazione va presentata entro febbraio 2013 in UE.

La revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), anch'essa entrata in vigore il 1 dicembre 2012, integra le disposizioni relative all'autorizzazione delle SVHC di cui all'allegato XIV REACH (allegato 1.17 ORRPChim) per la Svizzera. L'immissione sul mercato e l'uso di queste sostanze sono vietate tranne nel caso in cui venisse richiesta e ottenuta un'eccezione da parte della Commissione europea o delle autorità svizzere. Le domande di autorizzazione deposte presso l'organo di notifica per prodotti chimici sono valide solo per la Svizzera.

#Aggiornamenti #Sostanze - Pericolose #Sostanze - GHS/CLP/REACH

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: 03/18/2013

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: Fonte NORMACHEM

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