Il RAC conclude 9 pareri scientifici
Il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) ha
adottato 6 pareri per la classificazione ed etichettatura
armonizzate (CLH), 2 pareri su richiesta del Direttore esecutivo e
1 parere su una proposta di restrizione.
MANDIPROPAMMIDE
Utilizzato come fungicida in agricoltura.
La classificazione e l'etichettatura di questa sostanza è
stata per lungo tempo non armonizzata nell'UE. Il RAC ha raggiunto
un accordo sulla proposta dell'Austria di classificare la sostanza
per la tossicità acquatica acuta con un fattore M di 1. Comunque,
il RAC ha anche concordato che la classificazione per il pericolo
acquatico a lungo termine come Cronico 1 con un fattore M di 1 è
assicurata in quanto si tratta di una classificazione più severa
rispetto a quanto proposto da parte del dossier
submitter.
FENOSSAPROP-P-ETIL
Utilizzato come erbicida in agricoltura.
La classificazione e l'etichettatura di questa sostanza è
stata per lungo tempo non armonizzata nell'UE. Il RAC ha raggiunto
un accordo sulla proposta dell'Austria di classificare il
fenossaprop-p-etil come sostanza che può causare danni renali
attraverso l'esposizione prolungata o ripetuta e come molto tossica
per gli organismi acquatici con effetti acuti e di lunga durata. Il
RAC concorda anche di classificare il fenossaprop-p-etil come
sostanza che può causare una reazione allergica della pelle, ma
conclude sulla Categoria 1 anziché 1B come proposto
dall'Austria.
ISOSSAFLUTOLO
Utilizzato come erbicida in agricoltura.
L'isossaflutolo ha già una classificazione armonizzata a
livello UE. E' infatti presente nell'allegato VI al CLP come
reprotossico di categoria 2 e come molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti a lungo termine. Il RAC concorda con la
proposta dell'Olanda di assegnare un fattore M di 10 alla
classificazione per la tossicità acuta acquatica e di 100 alla
classificazione per la tossicità cronica acquatica.
SORBATO DI POTASSIO
Utilizzato come biocida.
La classificazione e l'etichettatura di questa sostanza è
stata per lungo tempo non armonizzata nell'UE. Il RAC concorda con
la proposta della Germania di classificare il sorbato di potassio
come sostanza in grado di provocare una seria irritazione oculare
ma non ha trovato la classificazione per l'irritazione cutanea
giustificata.
DIFOSFURO DI TRICALCIO
Utilizzato come rodenticida in agricoltura.
Questa sostanza ha già una classificazione armonizzata
nell'All. VI al Reg. CLP come sostanza che, in contatto con
l'acqua, rilascia gas tossici ed infiammabili che si possono
incendiare spontaneamente, come letale se ingerito (classificazione
minima) e come molto tossica per gli organismi acquatici (fattore M
di 100). Il RAC concorda con la proposta della Germania di
classificare la sostanza per causare gravi ustioni cutanee, ma ha
proposto di classificarla per causare gravi danni oculari così come
per il suo potere irritante in conformità a quanto stabilito dalla
Dir. 67/548/CEE. Infine, il RAC ha proposto di classificare il
difosfuro di tricalcio come letale se inalato e come sostanza che
libera gas molto tossici quando entra in contatto con
acidi.
8:2 FLUOROTELOMER ALCOHOL (FTOH)
Utilizzato principalmente come componente nel rivestimento
di tessili, carta e tappeti per conferire proprietà repellenti nei
confronti di oli, macchie, acqua e nel settore della detergenza.
Può essere presente come residuo nei materiali grezzi.
La classificazione e l'etichettatura di questa sostanza è
stata per lungo tempo non armonizzata nell'UE. Il RAC ha concluso
che i dati forniti nella proposta della Norvegia per classificarlo
come sostanza reprotossica sono insufficienti.
DIISONONILFTALATO (DNIP) E DIISODECILFTALATO (DIDP) IN
GIOCATTOLI E ARTICOLI PER L'INFANZIA
Gli ftalati DNIP e DIDP sono ristretti nei giocattoli e
negli articoli per l'infanzia, che possono essere messi in bocca
dai bambini, in conformità con la voce 52 della Lista delle
restrizioni (Allegato XVII), L'ECHA ha valutato le nuove prove
scientifiche in relazione ai rischi del DNIP e DIDP quando presenti
in articoli.
Nell'Aprile 2012, il Direttore esecutivo dell'ECHA ha
richiesto al RAC di formulare un parere sulla bozza del rapporto,
redatto da ECHA, "Evaluation of new scientific evidence concerning
DINP and DIDP in relation to entry 52 of Annex XVII to Regulation
(EC) No 1907/2006 (REACH)".
Il RAC ha concluso che qualora la restrizione esistente per
i giocattoli od articoli di puericultura contenenti DINP o DIDP
venisse abolita, potrebbe esserci un rischio per i bambini
derivante dal mettere in bocca questi articoli
plastificati.
Il RAC non ha identificato ulteriori usi che potrebbero
causare un rischio per i bambini o per gli adulti. L'ECHA
finalizzerà la revisione di tale rapporto tenendo in considerazione
il parere del RAC e i commenti ricevuti durante la fase di
consultazione pubblica.
1,4-DICLOROBENZENE IN DEODORANTI E TOILET
BLOCKS
Il RAC ha adottato il suo parere concludendo che la proposta
dell'ECHA sulla restrizione all'immissione in commercio e
all'utilizzo di deodoranti e tavolette per WC (toilet bolcks)
contenenti 1,4-diclorobenzene è giustificata. In conformità alle
conclusioni del RAC, il rischio è stato identificato sia per gli
usi domestici che professionali.
ARSENIURO DI GALLIO
Su richiesta del Direttore esecutivo dell'ECHA, il RAC ha
raggiunto un accordo sulla bozza di parere sull'arseniuro di gallio
che viene utilizzato nell'industria della
microelettronica.
Nel maggio 2010, il RAC ha adottato un precedente parere
sull'arseniuro di gallio come sostanza reprotossica (cat. 1B) in
accordo con la proposta di classificazione ed etichettatura
armonizzate presentata dalla Francia.
Il RAC ha valutato altre informazioni relative alla
tossicità riproduttiva trasmesse dall'industria e durante il 24°
meeting ha concordato che non è stata giustificata alcuna modifica
per la proposta di classificare l'arseniuro di gallio come sostanza
reprotossica (cat. 1B), come stabilito nel suo precedente parere.
In conformità con il mandato del Direttore esecutivo, la bozza di
parere sarà soggetta a consultazione pubblica prima della sua
adozione finale.
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