Antincendio gallerie stradali: circolare esplicativa
A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di cui al D.P.R. 151/2011, che ha compreso nell'ambito delle attività sottoposte ai controlli anche le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m, il quadro di riferimento normativo per tali gallerie ha subito una serie di revisioni, introdotte nel D.L. 1/2012 e nel D.L. 83/2012.
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato la Circolare n. 1 del 29/01/2012, contenente indicazioni per l'attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11.
Di seguito gli adempimenti e le relative scadenze indicate dalla Circolare.
GALLERIE ESISTENTI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 500 M, RICADENTI NELLA RETE STRADALE TRANS EUROPEA
- Gallerie non conformi ai requisiti di cui al D. Leg.vo 264/2006: presentazione, entro il 12/02/2013, della scheda asseverata, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio, e del programma operativo degli interventi di adeguamento;
- Gallerie conformi ai requisiti di cui al D. Leg.vo 264/2006: presentazione della SCIA entro il 07/10/2013. Al fine di avere una visione organica e complessiva, è richiesto ad ogni gestore stradale di presentare ad entrambi i Ministeri (Interno ed Infrastrutture) contestualmente alla predetta documentazione richiesta entro la data del 12/02/2013, anche l'elenco delle gallerie già conformi di cui verrà presentata la SCIA entro il 07/10/2013.
GALLERIE ESISTENTI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 500 M, NON RICADENTI NELLA RETE STRADALE TRANS EUROPEA
Per le altre gallerie rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, e regolate in modo non organico da una norma tecnica di settore che definisca compiutamente tutti i requisiti di sicurezza ed i termini per gli eventuali adeguamenti, gli adempimenti amministrativi saranno regolati dall'emanando provvedimento recante le nuove norme tecniche per la sicurezza delle gallerie stradali.
DISPOSIZIONI A REGIME
Per tutte le gallerie stradali esistenti che diventeranno conformi a seguito degli adeguamenti la SCIA andrà presentata entro 6 mesi dalla data dell'effettivo completamento degli adeguamenti stessi, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del D.L. 83/2012 (il termine ultimo è il 30/10/2019).
GALLERIE STRADALI DI NUOVA REALIZZAZIONE
Per tutte le gallerie di nuova realizzazione, in ·quanto «nuove attività», ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, la SCIA deve essere presentata prima dell'entrata in esercizio.
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