Spedizioni transfrontaliere: modifica del Regolamento europeo
In sede di atti dell'Unione europea, è iniziato alla Camera l'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante Modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (COM (2013) 516 final.
Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti (regolamento (CE) n. 1013/2006) fissa le norme per le spedizioni di rifiuti sia all'interno dell'UE sia tra l'UE e paesi terzi, allo scopo di tutelare l'ambiente. Il regolamento prevede norme più rigorose per i rifiuti pericolosi rispetto ai rifiuti non pericolosi.
Il medesimo vieta tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE e tutte le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi non membri dell'UE/EFTA (articoli 34 e 36 del regolamento).
Nell'ambito dell'UE, tutte le spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni di recupero beneficiano del diritto di libera circolazione. Per i rifiuti non pericolosi tali spedizioni non sono soggette ad obblighi di notifica preventiva e devono solo rispettare obblighi generali di informazione (titoli da II a IV del regolamento sulle spedizioni di rifiuti).
Sia le spedizioni di rifiuti pericolosi destinati ad operazioni di recupero sia le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono soggette ad obblighi di notifica e autorizzazione preventive scritte. Tuttavia, per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, le autorità competenti possono opporsi ad una spedizione soltanto in base alle motivazioni stabilite dal regolamento.
La garanzia dell'applicazione del regolamento è disciplinata in maniera generale dall'articolo 50, che prescrive agli Stati membri di provvedere a che siano condotte ispezioni di stabilimenti e imprese a norma degli obblighi ispettivi di cui alla direttiva 2008/98/CE e lascia loro la facoltà di controllare i rifiuti nel corso del trasporto su strada, nei porti ecc., oppure successivamente quando già si trovano negli impianti di recupero o smaltimento.
I controlli sono per il resto rimessi alla discrezionalità degli Stati membri, poiché il regolamento non detta le modalità precise con cui eseguire le ispezioni, limitandosi a prescrivere che "i controlli sulle spedizioni comprendono la verifica di documenti, l'accertamento delle identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.".
È a causa di questa formulazione sommaria degli obblighi ispettivi nel regolamento che sono sorte profonde differenze tra gli Stati membri.
Scopo della proposta legislativa è, pertanto, sostenere e guidare le ispezioni degli Stati membri in modo da concentrarsi sui flussi di rifiuti problematici e ad alto rischio.
Gli Stati membri saranno chiamati ad effettuare valutazioni di rischio inerenti a specifici flussi di rifiuti e provenienze di spedizioni illegali, che tengano conto di dati investigativi, come quelli ricavati da indagini di polizia e da analisi dell'attività criminale. In base a tali valutazioni di rischio ogni anno saranno stabilite delle priorità per le ispezioni che saranno pubblicate nei piani annuali di ispezione.
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