Interpello del Ministero del Lavoro: procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

12/10/2013

La Commissione indica che l'art. 224, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. prevede che "se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230". Quando a seguito della valutazione appena riportata risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico, il datore di lavoro di un'impresa che occupa fino a 50 dipendenti può adottare le procedure standardizzate di cui all'art. 6 comma 8, lett. f, del D.Lgs. n. 81/2008. Vista l'analogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico. Resta inteso che, qualora dall'esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione appena richiamate, non sarà possibile richiamare le procedure standardizzate.

(Interpello n. 14/2013 del 24.10.2013)

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: 12/10/2013

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