Interpello del Ministero del Lavoro: Accordo Stato-Regioni sulla formazione
12/10/2013
Alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in particolare sulla base di quanto indicato negli Accordi Stato-Regioni, la formazione, che deve essere "sufficiente ed adeguata" (art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008), va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi. Pertanto la durata del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell'azienda.
(Interpello n. 11/2013 del 24.10.2013)
#Sicurezza #Aggiornamenti #Altri Settori - Formazione