Autorizzazione Unica Ambientale: chiarimenti del Ministero

12/10/2013

Con la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 07/11/2013, n. 49801 "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" il Ministero dell'Ambiente fornisce chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13/03/2013, n. 59.

La circolare in oggetto fornisce chiarimenti su questioni di carattere generale, mentre la disamina di questioni più specifiche è affidata ad una ulteriore circolare in fase avanzata di istruttoria.

In merito all'applicabilità del D.P.R. 59/2013 alle sole PMI non soggette ad AIA., ovvero a tutti gli impianti non soggetti ad AIA., a prescindere dai requisiti dimensionali, la circolare ha chiarito che un impianto produttivo non soggetto all'AIA è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.

Sulla questione che la richiesta dell'AUA invece dei singoli titoli abilitativi (previsti dall'art. 3, comma 1, del Regolamento) sia una facoltà ovvero un obbligo in capo al gestore, viene chiarito che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei medesimi titoli abilitativi, salvo che ricorra una delle deroghe previste dall'art. 3 del Regolamento.

Nel caso di impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore, alla scadenza della prima comunicazione il gestore ha l'obbligo di presentare istanza di AUA.

Sempre per le attività soggette anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore ha facoltà di presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP, non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'AUA.

Quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA.

Infine, in merito al termine per la presentazione della domanda di AUA, la Circolare chiarisce che, davanti all'alternativa tra il termine indicato dalle norme di settore e l'indicazione contenuta nel Regolamento «alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito», è preferibile rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.

#Ambiente #Aggiornamenti #Ambiente - Autorizzazione Unica Ambientale AUA

: D.P.R. 13/03/2013, n. 59

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: 12/10/2013

: Piccole e medie imprese e imprese non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale o procedure di Valutazione di Impatto Ambientale

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