Attrezzature di lavoro: i termini per la prima verifica partono dalla data richiesta
La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30/10/2013, introduce una precisazione in materia di verifica delle attrezzature di lavoro, correggendo quanto aveva previsto il Decreto Legge n. 69/2013 (c.d. "Decreto Fare"), convertito in Legge n. 98/2013: precisa che i 45 giorni previsti per la prima verifica si computano a partire dal giorno della richiesta.
Il Decreto Legge n. 69/2013 prevedeva che il datore di lavoro sottoponesse le attrezzature di lavoro, previste dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, a verifiche periodiche con le seguenti tempistiche:
- 45 giorni i termini per la prima verifica (precedentemente erano 30);
- 30 giorni per le verifiche successive (termine invariato).
I termini per la prima verifica si computavano a partire dal giorno della messa in servizio.
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