Antincendio: novità dalla conversione del D.L. 93/2013
12/10/2013
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15/10/2013 la Legge 15 Ottobre 2013 n. 119 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province».
Le principali novità apportate dalla Legge sono:
- incremento delle dotazioni organiche del Corpo Nazionale dei VV.F. di 1.000 unità.
- Possibilità di stipulare accordi con regioni e province autonome, per l'impiego della componente aerea del Corpo Nazionale dei VV.F. per il soccorso sanitario, in contesti di particolare difficoltà operativa di pericolo per l'incolumità delle persone.
- Dal 01/01/2014 il D.P.R. n. 151/2011 si applicherà anche agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, soggetti all'art. 8 del D.Lgs. n. 334/1999.
- Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge dovranno essere adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001.
- I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal CNVVF per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie.
- Il Corpo Nazionale dei VV.F. parteciperà al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) relativamente alle attività operative e addestrative (art. 8, D.Lgs. n. 81/2008) per le proprie attività operative e addestrative.
- I VV.F. possono effettuare direttamente le verifiche periodiche delle attrezzature previste dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 di cui dispongono a titolo di proprietà o comodato d'uso; tali verifiche verranno effettuate con le risorse strumentali e finanziarie disponibili (art. 71 D.Lgs. n. 81/2008).
- Il Corpo Nazionale dei VV.F. può procedere direttamente e autonomamente alla formazione e all'abilitazione alle attrezzature definite dal comma 5 dell'art. 73.
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