Regione Veneto: primi indirizzi in materia di Autorizzazione Unica Ambientale
Pubblicata sul B.U.R.V. n 91 del 29/10/2013 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1775 del 03 ottobre 2013 "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)".
Il provvedimento si applica alle piccole e medie imprese ed impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.
La Regione del Veneto, tenuto conto che il complessivo assetto delle competenze in materia ambientale per gli specifici comparti interessati non risulta essere stato modificato dalla regolamentazione statale di cui trattasi, considera, in particolare, quali Autorità competenti, ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'A.U.A.:
- la Regione, nei casi in cui almeno una delle autorizzazioni previste dall'articolo 3 del regolamento sia di propria competenza;
- i Comuni e i gestori della fognatura pubblica, nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche di cui all'articolo 34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), rispettivamente in corpo idrico superficiale ed in pubblica fognatura;
- i Comuni, nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato, esclusivamente o in combinazione di uno dei casi di cui al punto 2-, alla comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- le Province, in tutti gli altri casi.
Le Autorità competenti assicurano anche un ruolo di coordinamento tra le diverse competenze di settore interne cui fanno capo le specifiche attività istruttorie sulle singole componenti di A.U.A.
L'A.U.A. è un provvedimento unico adottato dall'Autorità competente, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del regolamento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale per i singoli endoprocedimenti attivati.
Il provvedimento di A.U.A., adottato dall'Autorità competente:
- viene trasmesso telematicamente al S.U.A.P. e da quest'ultimo al gestore, nel caso costituisca l'unico atto da questi richiesto;
- confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento unico, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010, adottato dal S.U.A.P. e viene da questi trasmesso al gestore nel caso in cui, oltre all'A.U.A. (e quindi ai titoli da questa sostituiti), siano richieste ulteriori autorizzazioni o atti di assenso.
Il S.U.A.P., quale unico punto di accesso per il richiedente, è il soggetto preposto a garantire una rapida trasmissione della documentazione ed un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento. In particolare, sulla base di quanto previsto dal regolamento, deve:
- ricevere dal gestore e trasmettere immediatamente in modalità telematica all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, tutte le istanze e le comunicazioni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste;
- verificare con l'Autorità competente la correttezza formale della documentazione ricevuta;
- indire la conferenza dei servizi di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010 nei casi in cui per il rilascio dell'A.U.A. siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni rispetto a quelli elencati dall'articolo 3, comma 1, del regolamento;
- rilasciare al gestore il provvedimento di A.U.A., adottato dall'Autorità competente.
Da ultimo si fa presente che, tra i "soggetti competenti in materia ambientale", vanno sicuramente ricompresi anche i gestori del servizio idrico integrato quali soggetti competenti per i procedimenti inerenti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura.
Ambito di applicazione
L'A.U.A. si applica a tutte le imprese che non sono soggette all'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento.
L'A.U.A. non si applica:
- agli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
- agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto come i seguenti:
a) procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
c) autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), il cui provvedimento conclusivo includa e sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale;
- agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, impianti di cremazione);
- agli impianti di cui all'articolo 2, comma 4, del d.P.R. n. 160 del 2010.
Procedura
L'A.U.A. va richiesta dal gestore, così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d), del regolamento:
- nel caso di stabilimento/attività/impianto nuovo prima della costruzione e del successivo esercizio o in caso di trasferimenti;
- nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):
a) allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione che sarà sostituita dall'A.U.A., nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento;
b) al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla richiesta di una modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola autorizzazione/comunicazione, sostituita dall'A.U.A..
La domanda di A.U.A. deve essere presentata al S.U.A.P. del Comune nel cui territorio insiste lo stabilimento, secondo le modalità previste dall'articolo 5 dell'allegato al d.P.R. n. 160 del 2010. Va da sé che verranno comunque salvaguardate le procedure di presentazione ascrivibili all'articolo 8 del D.M. 10 novembre 2011.
Per quanto attiene la procedura per il rilascio dell'A.U.A. da parte del S.U.A.P., disciplinata all'articolo 4 del regolamento, vengono tratteggiate varie casistiche in funzione della tipologia dei titoli sostituiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rilascio degli stessi (in particolare, in relazione alla durata e alla necessità o meno della conferenza dei servizi).
A tal proposito, possono delinearsi le seguenti tre casistiche applicative:
- nel caso in cui l'A.U.A. sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o uguale a 90 giorni, l'Autorità competente adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda e lo trasmette al S.U.A.P., il quale provvede, a sua volta, al rilascio dello stesso al gestore; qualora previsto, la conferenza dei servizi viene indetta dall'Autorità competente (articolo 4, commi 4 e 7, del regolamento);
- nel caso in cui l'A.U.A. sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, l'Autorità competente convoca, ove previsto, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, adotta il provvedimento di A.U.A. entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (o 150 nel caso di richiesta di integrazioni) e lo trasmette al S.U.A.P. il quale provvede a sua volta al rilascio dello stesso al gestore (articolo 4, commi 5 e 7, del regolamento);
- nel caso in cui, oltre all'A.U.A., siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, il S.U.A.P. attiva il procedimento unico di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 160 del 2010 e indice eventualmente la conferenza dei servizi; in tal caso l'Autorità competente adotta l'A.U.A. nei termini previsti dai soprarichiamati punti a) e b) che confluirà nel provvedimento unico adottato dal S.U.A.P., ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 8, della legge n. 241 del 1990, in caso di conferenza dei servizi (articolo 4, commi 4 e 5, del regolamento).
Al riguardo, vanno evidenziati i seguenti elementi comuni alle casistiche sopra individuate:
- sulla base delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 7, del regolamento, se l'attività è soggetta solo ad una o più comunicazioni, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, il gestore può non avvalersi dell'A.U.A., bensì delle procedure previste dalle vigenti normative di settore, fermo restando la presentazione delle relative comunicazioni o delle istanze di adesione alle autorizzazioni generali al S.U.A.P.;
- nel caso in cui sia necessario richiedere l'A.U.A., l'istanza deve essere presentata dal gestore al S.U.A.P., in modalità telematica, al fine di agevolarne le successive fasi di trasmissione all'Autorità competente e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.M. 10 novembre 2011, i termini per la conclusione dei procedimenti decorrono dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza al SUAP;
- a mente dell'articolo 4, comma 1, del regolamento, i SUAP sono tenuti a trasmettere immediatamente, in modalità telematica, all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, la documentazione relativa alla A.U.A. richiesta;
- nei primi 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte del S.U.A.P., quest'ultimo, anche sulla base di quanto concordato con l'Autorità competente, effettua una verifica della domanda e provvede a comunicare l'avvio del procedimento, ovvero l'eventuale richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990. Il termine del procedimento è sospeso dalla data di richiesta di integrazioni fino al ricevimento della documentazione da parte del S.U.A.P.. Nei casi in cui è prevista, la richiesta di integrazioni può essere effettuata nell'ambito della conferenza dei servizi.
Volturazioni
Per quanto riguarda i casi di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'A.U.A., il nuovo gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente per il tramite del S.U.A.P. competente, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento.
Modifiche non sostanziali
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del regolamento, qualora il gestore intenda apportare una modifica non sostanziale dell'impianto che comporti l'aggiornamento dell'A.U.A., ne fa richiesta all'Autorità competente che, a seguito dell'istruttoria, trasmette il provvedimento aggiornato al S.U.A.P., il quale avrà cura di rilasciarlo al gestore.
Disposizioni transitorie
I procedimenti avviati o per i quali è stata presentata istanza all'Autorità competente prima dell'entrata in vigore del regolamento (13 giugno 2013), vengono conclusi ai sensi delle normative di settore vigenti al momento della presentazione dell'istanza medesima (articolo 10, comma 1, del regolamento).
Da una lettura sistematica del testo, ne discende un'interpretazione pacifica dell'articolo 10, comma 2, del regolamento, nel senso dell'obbligatorietà dell'A.U.A. anche nel caso del primo rilascio, per i seguenti motivi:
- l'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dispone che l'A.U.A. "sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale";
- l'articolo 3, comma 1, del regolamento, in attuazione della delega di cui in premessa, individua espressamente l'elenco delle autorizzazioni e delle comunicazioni sostituite dall'A.U.A.;
- l'articolo 3, comma 3, del regolamento, prevede la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'A.U.A. esclusivamente nelle ipotesi in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale, di talché si ritiene che l'uso della locuzione "può essere richiesta" con riferimento al primo rilascio dell'A.U.A. (articolo 10, comma 2, del regolamento) vada ricondotta alla facoltà di non avvalersi dell'A.U.A. esclusivamente nell'ipotesi prevista dal medesimo articolo 3, comma 3.
In ogni caso, l'autorizzazione unica deve comprendere tutte le autorizzazioni ed i titoli richiesti ai fini dell'esercizio dell'impianto. Pertanto, alla scadenza del primo titolo abilitativo, ricompreso tra quelli indicati all'articolo 3, comma 1, del regolamento, il gestore richiede l'A.U.A. e, a tal fine, presenta la documentazione necessaria per l'istruttoria del titolo in scadenza, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso.
Al fine di non aggravare il procedimento sia nei confronti delle imprese sia per le Autorità competenti nei casi in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni contenute nei titoli abilitativi preesistenti non siano mutate, l'Autorità competente fa riferimento alla documentazione già in possesso (articolo 5, comma 2, del regolamento). In tal caso, il gestore non deve presentare nuovamente la documentazione, ma deve fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del precedente rilascio.
Tuttavia, considerato che la nuova autorizzazione ha durata di 15 anni, è facoltà dell'Autorità competente valutare l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti, al fine di prevederne, a seguito di una istruttoria, un aggiornamento, sia sulla base della durata residuale degli stessi, sia sulla base del contesto territoriale in cui è collocato l'impianto.
Modalità temporanee di presentazione della domanda di A.U.A. e di pagamento degli oneri istruttori e delle tariffe
L'articolo 10, comma 3, del regolamento, prevede l'adozione, con decreto, da parte dei Ministeri competenti, di un modello semplificato ed unificato per la richiesta di A.U.A.; lo stesso comma prevede, altresì, che fino all'adozione del decreto, le domande presentate per l'ottenimento dell'A.U.A., siano corredate dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di cui all'articolo 3 del regolamento.
Nelle more dell'adozione del modello di cui al soprarichiamato articolo 10, comma 3, del regolamento, al fine di garantire, comunque, allo stato attuale, una minima uniforme applicazione della disciplina in parola sul territorio regionale, si prevede che i gestori utilizzino per la richiesta dell'A.U.A. i modelli reperibili sui siti delle rispettive Province, ai quali andranno ovviamente allegate le relazioni, i documenti e le ulteriori dichiarazioni previste dalle vigenti normative di settore.
Riguardo alla presentazione della domanda di A.U.A., in questa prima fase di attuazione della procedura in parola si ritiene opportuno prevedere che, laddove il sistema informatico deputato alla trasmissione ed alla gestione della connessa documentazione non soddisfi le citate esigenze, il gestore possa trasmettere l'istanza tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).
Con riferimento al pagamento degli oneri istruttori e delle tariffe, in attesa di emanare un provvedimento regionale ricognitivo della materia, si confermano esclusivamente quelli attualmente applicati per i singoli procedimenti disciplinati dal regolamento in parola.
Peraltro, premesso che durante uno degli incontri del Tavolo di lavoro regionale di cui si dirà nel paragrafo seguente, le Associazioni di Categoria hanno posto l'accento sulla difforme applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del regolamento, l'occasione è opportuna per ricordare che la Regione del Veneto, con nota prot. n. 351429 del 20 agosto 2013 recante "d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59", ha invitato l'ANCI Veneto a verificare e, se del caso, sensibilizzare i propri consociati in ordine alla corretta applicazione della citata norma.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.M. 10 novembre 2011 concernente l'imposta di bollo, si stabilisce che il gestore effettui il versamento degli oneri istruttori e delle tariffe alla conclusione del procedimento, ovviamente sulla base dei costi individuati per i singoli procedimenti.
Gruppo di lavoro e formazione
La Regione del Veneto ha attivato un Tavolo di lavoro regionale con la presenza di tecnici degli Enti Locali interessati, del sistema camerale e dei rappresentanti delle Associazioni di categoria, al fine di accompagnare il processo di attuazione dell'A.U.A. attraverso la definizione di indirizzi di carattere normativo e tecnico per una efficacie gestione delle procedure, anche in modalità telematica. Parallelamente, è stato altresì avviato dalla Regione del Veneto un percorso di informazione e formazione dei soggetti coinvolti, S.U.A.P. in primis, al fine di fornire loro le competenze e gli strumenti utili a garantire una efficace attuazione del regolamento significando che, proprio in questa ottica, va ricondotta la nota prot. n. 374601 del 9 settembre 2013 recante "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Nota informativa", indirizzata, per l'appunto, ai vari S.UA.P.
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