Testo Unico Ambientale: le ultime modifiche su danno ambientale e tutela delle acque
La Legge 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", porta correzione a due diverse procedure di infrazione della Comunità Europea, nei confronti dell'Italia.
Nello specifico, l'art. 24 porta modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e risponde alla Procedura di infrazione 2007/4680, e l'art. 25, modifiche alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente (Procedura di infrazione 2007/4679).
Operativamente, l'art. 24 interessa prevalentemente gli enti pubblici preposti alla tutela delle acque, mentre l'art. 25 impatta direttamente sulle aziende e gli operatori.
In particolare, quest'ultimo:
- introduce un nuovo articolo - l'Art. 298-bis (Principi generali) - alla parte sesta del D.Lgs. 152/06, articolo che specifica il campo di applicazione del danno ambientale (ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, compreso il caso di comportamento doloso o colposo)
- precisa che la riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 alla parte sesta, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto
- riscrive in modo sostanziale la parte sanzionatoria, sostituendo la possibilità per cui nel caso "il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario" con l'obbligo di "adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti".
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