Albo Gestori Ambientali: titoli di disponibilità dei veicoli
Con la circolare n. 995 del 9 settembre 2013 il Comitato Nazionale Albo Gestori ha provveduto a fornire chiarimenti in ordine ai titoli di disponibilità dei veicoli idonei per l'iscrizione all'Albo, con riguardo particolare alle procedure relative alle modalità per dimostrare la disponibilità dei veicoli mediante locazione senza conducente e mediante comodato senza conducente.
Sono idonei, sia per il trasporto in conto proprio che per il trasporto per conto di terzi i titoli di disponibilità come proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e leasing dei veicoli.
Inoltre, si consente per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, la disponibilità mediante locazione senza conducente, purché entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, al REN e, per di più, titolari di autorizzazione.
Per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6 t e per i veicoli ad uso speciale è ammessa la disponibilità mediante locazione senza conducente qualora il locatore sia esercente dell'apposita attività e i veicoli siano immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione, ferma l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e al REN del locatario qualora lo stesso eserciti l'attività di trasportatore per conto di terzi.
Quale titolo di disponibilità dei veicoli è consentito anche il comodato senza conducente e, fermo restando il necessario possesso da parte del locatario del titolo per l'esercizio dell'attività, è ammissibile il comodato senza conducente anche dei veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009.
Non è consentito, invece, il comodato riguardante i veicoli adibiti ad uso proprio.
Quanto all'iscrizione dei veicoli in disponibilità dell'impresa mediante locazione senza conducente, le imprese interessate presentano alla Sezione regionale anche copia del contratto di locazione corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. La circolare, peraltro, dettaglia anche i contenuti del contratto di locazione .
Si tratta, infine, anche dell'iscrizione dei veicoli in disponibilità dell'impresa mediante comodato senza conducente. Il Comitato ricorda che con circolare 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TSI il ministero ha chiarito che ai fini dell'immissione in circolazione, la disponibilità del veicolo va dimostrata dall'impresa autorizzata con la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato. L'Ufficio rilascia una copia semplice della dichiarazione, dopo aver verificato sul contratto che la dazione in comodato non preveda alcuna controprestazione onerosa, né pecuniaria, né di altro genere da parte del comodatario e non contenga altre figure giuridiche.
Le imprese che intendono utilizzare, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali, i veicoli ad uso di terzi assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009 in disponibilità mediante comodato senza conducente, dovranno presentare alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista documentazione, copia della dichiarazione, vistata dal competente UMC e corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.
Per i veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009, invece, le imprese dovranno presentare copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.
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