Decreto Crescita Bis: convertito in legge il D.L. n. 179/2012
Sul Supplemento Ordinario n. 208 del 18/12/2012 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2012 è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2012 n. 221 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".
Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere
Il comma 4 dell'art. 34 introduce nella procedura di VIA delle grandi opere, un termine di 30 giorni entro i quali i soggetti pubblici ed i privati interessati possono rimettere eventuali osservazioni al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
Valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche
Il comma 15 dell'art. 34 reca alcune modifiche al D. Leg.vo 228/2011 in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche. Dalle modifiche introdotte consegue che nel Documento Pluriennale di Pianificazione di cui all'art. 2, comma 8, del D. Leg.vo 228/2011 devono rientrare i progetti di opera pubblica finanziati come interventi speciali ai sensi del D. Leg.vo 88/2011, e che nel medesimo Documento sia indicato per ciascuna opera elencata anche il relativo codice unico di progetto (CUP).
Impianti geotermici
Il comma 28 dell'art. 34 introduce una precisazione riguardante la potenza nominale installata negli impianti pilota. In particolare viene integrato l'art. 1 del D. Leg.vo 11/02/2010, n. 22, inserendo un nuovo comma secondo cui per gli impianti pilota che, per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico, necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW verrà determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico.
Spese per la pubblicazione dei bandi
Il comma 35 dell'art. 34 pone a carico dell'aggiudicatario dei contratti pubblici le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani, prevedendo che, per i bandi e gli avvisi delle stazioni appaltanti pubblicati successivamente al 01/01/2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del D. Leg.vo 163/2006 siano rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
Caratteristiche tecniche degli impianti termici civili
Il comma 52 dell'art. 34 reca modifiche all'art. 285 del D. Leg.vo 152/2006 in cui sono disciplinate le caratteristiche tecniche che devono essere rispettate dagli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia di 0,035 MW. La nuova disposizione prevede l'adeguamento, entro il 01/09/2017, degli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte V del D. Leg.vo 152/2006, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II. L'obbligo di adeguamento è escluso qualora i singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore.
Verifica triennale attestazione SOA
L'art. 33-quinquies (Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA) del Decreto Crescita bis, D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, ha disposto la proroga di un anno, dal 31/12/2012 al 31/12/2013, del termine di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), del D.L. 06/06/2012, n. 73, che prevedeva, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, una tolleranza del 50% in luogo del 25% indicato nell'art. 77, comma 6, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento Contratti Pubblici), relativamente alla congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.
Per effetto della disposizione in commento, introdotta dalla legge di conversione del D.L. 179/2012, il citato comma 6, dell'art. 77, del D.P.R. 207/2010 prevede che, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, la verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, con una tolleranza, fino al 31/12/2013, del 50% e successivamente, con tolleranza del 25%.
Scarichi degli impianti termici degli edifici
Il comma 53 dell'art. 34 riscrive la norma dettata dal comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 412/1993 relativa all'obbligo, per gli impianti termici siti nei condomini, di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto dell'edificio. L'obbligo viene reso generale e l'unica eccezione viene ammessa in caso di installazione di generatori di calore a gas a condensazione aventi prestazioni energetiche conformi alla norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502. In tali casi viene previsto che il posizionamento dei terminali di tiraggio avvenga in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129.
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