Verifiche periodiche delle attrezzature: chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro
Pubblicata la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13/08/2012, n. 23 avente per oggetto "D.M. 11 Aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti".
Si riportano le novità in sintesi:
Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali
Al fine di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica.
In questo caso, i termini dei 30 gg. saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa.
L'ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 gg dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l'impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.
Tuttavia, chiarisce il Ministero, resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.
Applicabilità dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro
Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come "servizi di natura intellettuale", e pertanto non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.
Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso
Per le attrezzature cedute al datore di lavoro a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso.
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL
Per il Ministero del Lavoro, le attrezzature suddette, se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non devono essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.
Inoltre:
a) alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.
Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici
I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati "macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi", sono escluse dal campo di applicazione dell'art. 71, c. 11, del D.Lgs. n.81/2008, peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell'Allegato VII del suddetto decreto.
Ponti sollevatori per veicoli
Anche i ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.
Carrelli commissionatori
I carrelli commissionatori, essendo carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking, non si configurano come ponti mobili sviluppabili e non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i
Tuttavia, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d'uso la possibilità di utilizzare l'attrezzatura per svolgere attività in quota il carrello rientrerà tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all'art. 71, c. 11, del D.Lgs. n. 81/2008 come ponte mobile sviluppabile.
Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività
La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato II del D.Lgs. n. 81/2008 non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro.
Spostamento delle attrezzature di lavoro
Le comunicazioni di spostamento dell'attrezzatura di lavoro di cui all'Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all'INAIL o all'ASL; pertanto, nel caso di spostamento dell'attrezzatura sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura.
Per lo spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni suddette restano valide compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente.
Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE
In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all'INAIL.
In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL), si possono individuare i seguenti casi:
a) Se l'INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 in assenza della scheda identificativa.
b) Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, l'attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l'attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identificativa. Qualora l'INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell'attrezzatura al proprietario dell'attrezzatura di lavoro e all'ASL competente per territorio, l'INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l'immissione nella banca dati.
In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi:
a) Se il Ministero del Lavoro ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.
b) Se il Ministero del Lavoro non ha provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l'attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011.
B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE.
Le attrezzature di lavoro per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL) e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo. Al termine dell'iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.
Le attrezzature di lavoro già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime di collaudo.
Al termine del collaudo, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.
Le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.
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