Terre e rocce da scavo: pubblicato il decreto con il Regolamento sull'utilizzazione
Sulla Gazzetta
ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012 è stato pubblicato
il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento
recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da
scavo". Tale decreto entrerà in vigore il prossimo 6 ottobre.
Il decreto è stato emanato in riferimento alle previsioni
contenute nell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con la precisazione
che il provvedimento è stato emanato dopo che la Commissione
Europea - Direzione generale per le imprese non ha formulato alcuna
osservazione ed ha ritenuto, quindi, implicitamente che il
provvedimento non ha contenuti tali da pregiudicare la concorrenza
ed il mercato.
Con questo decreto ministeriale viene stabilito il fondamentale
principio che il materiale da scavo è un sottoprodotto se sono
rispettate le seguenti quattro condizioni:
- il materiale da scavo deve essere generato durante la realizzazione dell'opera;
- il materiale da scavo deve essere riusato nell'esecuzione della stessa o di un'altra opera;
- il materiale da scavo deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente;
- il materiale da scavo deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale.
La nozione di sottoprodotto è antitetica a quella di rifiuto
e genera la possibilità che il materiale possa essere riutilizzare
nell'ambito del cantiere senza doverlo trattare come uno
scarto.
Di notevole importanza l'articolo 5 del decreto che tratta il piano di utilizzo che deve essere presentato all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.
Al comma 2
dell'articolo 3 del decreto viene però precisato che sono
comunque esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione
di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti
preesistenti.
In conformità a quanto disposto all'articolo 4 del decreto,
conformemente a quanto previsto dai piani di utilizzo, il
materiale da scavo potrà essere riutilizzato nel corso
dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato
generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di
reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti,
interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre
forme di ripristini e miglioramenti ambientali. Ma anche in
processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava.
Il piano di utilizzo è presentato dall'impresa almeno novanta
giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera
e la trasmissione (il modello è allegato al decreto stesso) può
avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via
telematica.
Il piano ha una durata limitata ed una volta scaduto viene meno la
qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente
obbligo di gestire il materiale come rifiuto e quindi di smaltirlo.
Tale effetto si produce anche nel caso di violazione degli obblighi
assunti dall'impresa nel piano.
Nel caso di situazioni di emergenza dovute a causa di forza
maggiore, così come disposto dall'articolo 6 del decreto, la
sussistenza dei requisiti può essere attestata mediante una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e l'avvenuto
utilizzo del materiale in conformità al piano di utilizzo è
attestato dall'esecutore mediante una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà.
Con le disposizioni transitorie contenute all'articolo 15, viene
previsto che entro i centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento, i progetti per i quali e' in corso una
valutazione di impatto ambientale relativa all'utilizzabilità del
materiale da scavo, possono essere assoggettati alla disciplina del
piano di utilizzo.
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