Prevenzione incendi: pubblicato decreto di attuazione del D.P.R. n. 151/2011
Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29/08/2012 il Decreto Ministeriale 7 agosto 2012 recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151."
Il decreto porta attuazione di quanto anticipato all'art. 2 comma 7 del DPR. 151/2011.
Il nuovo DM introduce, ai fini degli adempimenti previsti, la suddivisione delle attività soggette in sottoclassi, da indicazioni sui contenuti per l'Istanza di valutazione dei progetti (art. 3), sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 4), Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5), Istanza di deroga (art. 6), Istanza di nulla osta di fattibilità (art. 7), di verifiche in corso d'opera (art. 8), Voltura (art. 9) e Modalità di Presentazione delle istanze.
Dalla data di entrata in vigore del D.M. 07/08/2012 in commento, ossia a partire dal 27/11/2012, la documentazione a corredo delle istanze sarà, dunque, quella indicata dal D.M. 07/08/2012 medesimo, e non più quella di cui al D.M. 04/05/1998, come previsto dall'art. 11, comma 1 del D.P.R. 151/2011. La relativa modulistica sarà stabilita con un ulteriore decreto.
Il citato D.M. 04/05/1998 è abrogato, eccetto i commi 2 e 3 dell'art. 7 e la tabella di cui all'Allegato 6, che cesseranno di applicarsi con l'adozione del decreto recante i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei VV.F., previsto dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. 151/2011.
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