Friuli Venezia Giulia: requisiti di prestazione energetica per interventi di edilizia agevolata
L'art. 9, comma 91, della L.R. Friuli Venezia Giulia 25/07/2012, n. 14, recante «Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007» interviene sul testo dell'art. 12 della L.R. 07/03/2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sostituendone la lettera c) del comma 1-quinquies.
Ai sensi della novellata lettera c), gli interventi di edilizia agevolata sono finanziati se, in relazione alle domande presentate nell'anno 2012, interessano immobili aventi prestazione energetica di cui al D. Leg.vo 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F, nonché quelli per cui l'acquirente si impegni a ottenere tale requisito entro 5 anni dall'atto di compravendita.
Per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente; è onere del beneficiario trasmettere la documentazione attestante la nuova classe energetica nei termini assegnati, pena l'automatica decadenza dal finanziamento, con obbligo, in caso di decadenza, di restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.
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