Emilia Romagna: impianti di produzione energia elettrica, procedure autorizzative, costruzione ed esercizio
Con la Determ. Resp.R. Emilia Romagna 20/04/2012, n. 5287, pubblicata sul B.U.R. 01/08/2012, n. 138, sono state approvate le «Prime indicazioni per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per la procedura di Autorizzazione Unica di cui al Regolamento regionale n. 1/2012».
Sono in particolare soggetti al regolamento gli impianti, di
competenza regionale, per la produzione di energia elettrica
di potenza superiore a 50MW termici, alimentati da
fonti convenzionali e rinnovabili, anche in assetto
cogenerativo, i relativi interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione nonché
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi.
Gli interventi possono essere realizzati previa:
- autorizzazione unica;
- procedura abilitativa semplificata (PAS);
- comunicazione.
In particolare sono soggetti ad autorizzazione unica tutti i progetti di nuovi impianti. Quanto invece ai progetti di modifica o estensione sono soggetti a tale procedura autorizzatoria solamente:
- quelli per i quali sia necessaria la sottoposizione a VIA;
- quelli che apportano modifiche «sostanziali» ai sensi dell'art. 29-nonies del Codice ambientale, il quale a sua volta richiama l'art. 5, comma 1, lettera l-bis del medesimo Codice («modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa»);
- quelli che comportano variazioni nella potenza termica o nel combustibile utilizzato.
I progetti di modifica che non rientrano tra quelli da
sottoporre alla procedura di autorizzazione unica sono invece
soggetti a procedure semplificate.
Le procedure autorizzative introdotte dal Regolamento non si
applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del Regolamento stesso (31/03/2012), fatta salva la possibilità per
il proponente di richiedere l'accesso alla nuova procedura.
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