Regione Veneto: modificato l'allegato B alla DGR n. 242/2010 relativo a PMC, PSC, PC e PS degli impianti
Pubblicata sul BUR n. 43 del 05/06/2012 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 15 maggio 2012 "Modifiche all'Allegato B alla DGR n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D.Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D.Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative".
A distanza di due anni dall'adozione della DGR n. 242 del 9 febbraio 2010, alcune richieste di chiarimenti da parte di numerosi soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito della gestione dei rifiuti, rendono necessaria una revisione della Deliberazione, in particolare per ciò che riguarda i contenuti dell'Allegato B alla medesima.
Viene in particolare eliminata la previsione che la predisposizione ed attuazione dei PC, PSC debba essere effettuata da parte di soggetti qualificati e indipendenti facendo salvo il fatto che detta figura continui a sussistere nel PSC e nel PC in quanto prevista dalle fonti normative di riferimento; resta ferma la possibilità di implementare i controlli di istituto da parte di ARPAV effettuati con personale tecnico qualificato, che riveste qualifica di Pubblico Ufficiale e Ufficiale di Polizia Giudiziaria, sulla base di esigenze che si dovessero presentare anche a seguito di segnalazioni effettuate da terzi in ordine alla bontà dei comportamenti tenuti dai gestori, o a fronte di particolari esigenze di salvaguardia ambientale ed igienico-sanitaria rappresentate dai soggetti pubblici e privati interessati.
Nel caso in cui un impianto ricada tra le tipologie impiantistiche previste all'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. (impianti sottoposti alla disciplina AIA) e sia contestualmente assoggettato agli obblighi previsti dall'art. 26 della L.R. 3/2000 o, nel caso di impianti di discarica, agli obblighi del D.Lgs. 36/2003, l'obbligo della predisposizione dei relativi piani è assolto, per semplificazione amministrativa, così come inteso ed applicato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, norma primaria e successiva, tramite l'attuazione degli strumenti di controllo ivi previsti.
Tale documento unico, da predisporre secondo le modalità individuate nell'Allegato D, dovrà armonizzare i contenuti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 con quelli dei Programmi di Controllo previsti dalla L.R. 3/2000 e dovrà essere redatto a cura del gestore e validato da A.R.P.A.V. - DAP e Provincia competenti per territorio.
Tali disposizioni si considerano comunque ottemperate nel caso il PMC presentato derivi e trovi riscontro direttamente nelle procedure operative/gestionali già contenute all'interno di un Sistema di Gestione Ambientale registrato secondo il Regolamento EMAS. Qualora il Sistema di Gestione Ambientale risulti certificato secondo la norma ISO 14001, invece, permane la necessità di una validazione del PMC da parte di A.R.P.A.V. - DAP e Provincia competenti per territorio.
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