Prevenzione incendi: approvazione della regola tecnica per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18/05/2012 il Decreto del Ministero dell'Interno 30 Aprile 2012 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione".
Il decreto ha lo scopo di emanare disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione (VRA), ad uso privato, di gas naturale per l'autotrazione, di portata massima 20 m³/h (s.t.p.), alimentati direttamente da rete di distribuzione, ivi compresi l'installazione e l'esercizio di impianti fissi senza serbatoio di accumulo, derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per l'autotrazione, con capacità di compressione non superiore a 3 m³/h, di cui all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.112.
Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le installazioni finalizzate alla erogazione del gas naturale mediante apparecchiature collegate ad uno stoccaggio e gli impianti con apparecchiature comunque interconnesse sul lato erogazione, eccedenti la portata massima di 20 m³/h (s.t.p.).
Le installazioni oggetto del presente decreto, destinate al rifornimento di veicoli alimentati a gas naturale compresso (CNG), utilizzano apparecchi di erogazione, costituiti da un gruppo di compressione, non comprensivo di stoccaggio, che riempiono i serbatoi dei veicoli fino ad una pressione di 20 MPa (200 bar) a 15 °C oppure, per temperature differenti, ad una pressione equivalente comunque mai superiore in qualsiasi situazione a 22 MPa (220 bar).
Il veicolo da rifornire deve essere conforme a quanto specificato dal regolamento ECEONU R110, con l'alloggiamento del connettore di carica di gas naturale conforme agli standard ISO 15501-1:2000 e ISO 15501-2:2000.
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per gli impianti di erogazione:
- per i quali sia già stata rilasciata dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco l'approvazione all'esercizio;
- per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
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