Protocollo di Kyoto: modalità per l’applicazione dell’art. 27 della Direttiva 2003/87/CE

06/06/2012

La partecipazione al sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di CO2 (d'ora in avanti "sistema ETS") da parte dei piccoli impianti regolati dalla direttiva 2003/87/CE come da ultimo modificata dalla direttiva 2009/29/CE (d'ora in avanti "direttiva ETS"), nella maggior parte dei casi non costituisce un incentivo efficace per l'adozione di tecnologie e processi produttivi più efficienti poiché le ridotte dimensioni delle fonti e i limitati volumi di emissione non consentono ai gestori degli impianti di ottenere dalla partecipazione nel mercato ETS vantaggi in grado di compensare gli oneri amministrativi derivanti dalla partecipazione al sistema ETS.

Per tale ragione l'Italia ritiene che l'applicazione dell'articolo 27 della direttiva ETS rappresenta un'importante opportunità per ridurre gli oneri amministrativi, pur garantendo l'integrità ambientale del sistema ETS. Tale proposta è stata elaborata per il raggiungimento di questo duplice obiettivo.

La proposta è stata predisposta dal "Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto" (di seguito "Comitato ETS"), che svolge il ruolo di Autorità Nazionale Competente per l'attuazione della direttiva ETS, tenendo conto degli esiti della consultazione dei principali stakeholder svoltasi nel novembre 2011.

Il Ministero dell'Ambiente, attraverso il Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, con la Deliberazione n. 12/2012 fornisce le modalità per l'applicazione dell'art. 27 della Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE.

La consultazione è stata svolta attraverso l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro (delibera del Comitato ETS . 35/2011). Il Comitato ETS ha, inoltre, condotto un'analisi comparativa dei costi con l'obiettivo di quantificare i costi annuali relativi all'inclusione di un impianto potenzialmente oggetto di opt out nel sistema ETS rispetto ai costi che l'impianto dovrebbe sostenere nel caso in cui fosse applicato l'articolo 27 della direttiva ETS sulla base della seguente proposta.

L'analisi mostra che l'applicazione della presente proposta potrebbe consentire al gestore dell'impianto potenzialmente oggetto di opt out un risparmio di circa 13.000 euro/anno.

Gli elementi di base della presente proposta, ed in particolare la definizione delle misure equivalenti da applicare agli impianti oggetto di opt out, saranno inclusi nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/29/CE la cui approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri è prevista per il mese di giugno.

Al momento è in corso un dibattito per valutare la possibilità di estendere l'applicazione delle cosiddette misure equivalenti previste dalla presente proposta anche ad impianti al di sotto della soglia stabilita per l'inclusione nel sistema ETS.

Per tale ragione l'approvazione da parte della Commissione della presente proposta è di particolare rilevanza per l'Italia poiché offre la possibilità di avvalersi del framework istituito per dare attuazione all'articolo 27, per ampliare il numero di impianti le cui emissioni di gas serra sono oggetto di regolamentazione.

La proposta, approvata dal Comitato ETS il 15 maggio 2012, è stata elaborata tenendo conto del riscontro positivo ricevuto dalla Commissione Europea nel corso della riunione del 15 marzo 2012 in merito all'uso di una metodologia per l'individuazione delle misure equivalenti basata sui parametri di riferimento e sui dati di produzione storica, ma allo stesso tempo anche di metodologie alternative proposte da altri Stati Membri e sulle quali non risulta che la Commissione Europea abbia espresso finora parere contrario.

I gestori degli impianti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1 della Direttiva ETS interessati ad avvalersi dell'esclusione come indicato nella proposta di cui all'art. 1, comma 1, devono farne richiesta al Comitato avvalendosi del formato in allegato 2 alla Deliberazione e disponibile in formato elettronico sul sito web www.minambiente.it. Tale formato, sottoscritto dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, è inviato entro le ore 12.00 del 08/06/2012 per via telematica all'indirizzo di posta elettronica RAS.consultazioni@minambiente.it.

Possono essere esclusi dal campo di applicazione della Direttiva 2003/87/CE ai sensi dell'art. 27 gli impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione ETS ai sensi dell'art. 4 della Direttiva e che rispettano le seguenti condizioni:

  1. In ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 presentano emissioni (gas ad effetto serra e attività incluse nell'Allegato I e II della Direttiva ETS) verificate e comunicate al Comitato ETS inferiori a 25.000 tCO2eq, escluse le emissioni da biomassa
  2. Nel caso di impianti che svolgono l'attività "Combustione di carburanti…" di cui all'Allegato I della Direttiva, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW.

Possono essere esclusi anche gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere.

Nel caso in cui, in uno degli anni del periodo 2013-2020, un impianto oggetto di opt-out emette più di 25.000 tCO2eq, esso rientra nel campo di applicazione della Direttiva e non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni inviata al Comitato ETS.

Gli operatori degli impianti eleggibili possono richiedere l'esclusione dell'impianto dal campo di applicazione della Direttiva ETS per la terza fase dell'ETS.

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: Direttiva 2003/87/CE

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: 06/06/2012

: Impianti ETS

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