Regione Lombardia: contributi per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Obiettivo dell'intervento è sostenere il miglioramento e l'innalzamento del livello delle conoscenze e competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'iniziativa prevede l'attivazione di specifici percorsi formativi rivolti al personale competente delle micro e piccole imprese lombarde.
Destinatari:
soggetti ai quali è stata attribuita o si attribuisce una funzione in materia di sicurezze e salute sui luoghi di lavoro, occupati nelle sedi operative di micro e piccole imprese (0-49 dipendenti) ubicate in Lombardia.
Sono escluse:
- le imprese che fanno riferimento a settori esclusi dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- le imprese che sono state sospese ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, per l'intera durata del provvedimento sospensivo.
Soggetti coinvolti. La normativa vigente in materia di formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, individua tre tipologie di soggetti deputati alla realizzazione dei corsi di formazione:
- Soggetti legittimati (direttamente dalla legge): Regioni e Province autonome; Università; INAIL; Istituto italiano di medicina sociale; Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Amministrazione della Difesa; Scuola superiore della pubblica amministrazione; altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; Organismi paritetici.
- Soggetti assimilati (equiparati ai soggetti legittimati): Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della salute; Ministero delle attività produttive; Ministero dell'interno: Dipartimento degli affari territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza; Formez; Istituti tecnici industriali, aeronautici, nautici; Ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti.
- Soggetti accreditati alla formazione, che operano in ambito regionale, in possesso di esperienza almeno biennale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e presenza di docenti aventi esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Caratteristiche della dote.
La dote si configura come un voucher che potrà essere utilizzato esclusivamente per la partecipazione ai percorsi formativi ammissibili (vedi Allegato A).Il voucher è riconosciuto alla singola impresa e non al singolo destinatario ed ha un valore massimo di:
- € 5.000 per le micro e piccole imprese.
L'IVA detraibile da parte dell'impresa non può essere rimborsata e non può rappresentare un costo ammissibile; il contributo è erogato in regime de minimis, ex Regolamento (CE) n. 1998/06.
Presentazione della domanda.
La domanda di dote può essere presentata, a partire dalle ore 12 del 18 aprile 2012 fino ad esaurimento delle risorse e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, mediante il sistema informativo Gefo dall'imprenditore che:
- dichiara il possesso dei requisiti previsti;
- indica il valore della dote richiesta e la tipologia di corso cui è interessato;
- effettua la propria dichiarazione sugli aiuti di stato;
- dichiara di aver apposto marca da bollo di euro 14,62 su copia della domanda conservata agli atti.
A seguito della ricezione della comunicazione di accettazione della dote, l'imprenditore si attiva ad individuare si per individuare i destinatari dei percorsi formativi (che dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2012).
Liquidazione e pagamento della dote.
Ai fini del rimborso l'imprenditore deve presentare a Regione entro 60 giorni dalla chiusura delle attività e comunque entro il 31 dicembre 2012, mediante il sistema informativo Gefo:
domanda di liquidazione per l'importo della dote aziendale assegnata;
fatture quietanzate emesse dall'organismo di formazione e intestate all'azienda/istituto per i corsi fruiti;
copia di estratto conto o bonifico a prova dell'avvenuto pagamento (che potrà avvenire solo tramite bonifico);
attestati di partecipazione, rilasciati dall'ASL o dall'Ente formatore, che certifichino la frequenza, riportanti i dati identificativi del partecipante, il titolo del corso con la relativa durata, l'organismo di formazione, la sede e il periodo di svolgimento;
nel caso in cui l'organismo di formazione non sia un operatore accreditato ai servizi formativi, un'università oppure un consorzio universitario, dichiarazione certificante il possesso dei requisiti previsti.
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