Prevenzione incendi: adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere
Il Decreto 16 Marzo 2012 "Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30/03/2012, ed entrante 30 giorni dopo la pubblicazione,
disciplina, ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di seguito denominato piano, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.
Il piano decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed indica il programma dell'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi che gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive di cui all'art. 1 devono realizzare entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2013.
Gli enti e i privati responsabili presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, di seguito denominato Comando, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di ammissione al piano, corredata della documentazione di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5 del presente decreto.
La domanda di ammissione di cui al comma 1 deve, inoltre, comprendere:
a) la richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio delle attività, di cui al numero 66 dell'Allegato I, categorie B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con le modalità indicate all'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Ove il progetto di adeguamento antincendio sia stato già approvato dal competente Comando, sono da indicare soltanto gli elementi identificativi dell'approvazione;
b) il programma di adeguamento dell'attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.
Il Comando, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1, effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti.
Agli enti e ai privati responsabili che omettano di presentare l'istanza di cui al comma 1 o che non vengano ammessi al piano, si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Al termine dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previsti nel piano, gli enti e i privati responsabili presentano al Comando l'istanza per il controllo dell'avvenuto adempimento, con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, corredata dalla documentazione ivi prevista. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza il Comando effettua i controlli previsti.
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