Pubblicata la legge recante misure straordinarie in materia ambientale

04/03/2012

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24/03/2012 la Legge n. 28/2012 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale".

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in Campania, si prevede la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti STIR (Stabilimenti di Trattamento, tritovagliatura ed Imballaggio dei Rifiuti) o in aree confinanti ed il prolungamento della durata e l'ampliamento delle funzioni dei commissari straordinari regionali, la proroga del termine fino al quale è possibile aumentare la capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio nazionali. È stato inoltre approvato un emendamento che provvede la possibilità di smaltimento in altre regioni dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella Regione Campania, mediante intesa tra la Regione Campania e la singola interessata.

Anticipata al 31/12/2012 la redazione del programma nazionale di prevenzione rifiuti da parte del Ministero dell'Ambiente, che redigerà apposita relazione di aggiornamento del piano con cadenza annuale. Sempre entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'Ambiente predispone una relazione sui dati relativi alla gestione dei rifiuti in riferimento anche al conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei e la presenta al Parlamento.

Proroga dal 31/07/2012 al 31/12/2012 dell'obbligo di utilizzare sacchetti monouso conformi alla norma UNI EN 13432:2002. Per favorire il riciclo della plastica, i sacchetti riutilizzabili dovranno essere realizzati con almeno il 30% di plastica riciclata (uso alimentare) o con almeno 10% (uso non alimentare).

Differito al 31/12/2013 il termine a decorrere dal quale scattano le sanzioni amministrative per la commercializzazione dei sacchetti non conformi.

In attesa di apposito Decreto Ministeriale, i materiali da diporto eventualmente presenti nel suolo vengono considerati sottoprodotti, ricorrendo le condizioni generali previste dall'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Infine, relativamente all'identificazione dei rifiuti pericolosi, viene modificato il punto 5 dell'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE". Si ritorna alla formulazione generale del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

In particolare, per l'assegnazione ad un rifiuto pericoloso delle caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, si applica quanto previsto al punto 3.4 dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, non prevedendo la Decisione 2000/532/CE alcuna specifica, non possono essere prese in considerazione.

In attesa di apposito Decreto Ministeriale che stabilisca la corretta metodologia per assegnare la caratteristica H14 (ecotossico), su parere di ISPRA, essa verrà attribuita seguendo le modalità di classificazione della classe 9 ADR per i codici M6 (Materie pericolose per l'ambiente acquatico, liquide - UN 3082) ed M7 (Materie pericolose per l'ambiente acquatico, solide - UN 3077).

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: 04/03/2012

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