Regione Veneto: autorizzazione per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 "Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 20 del 13/03/2012, viene definita la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed alla approvazione di uno schema di cauzione tipo. Il provvedimento integra e modifica le precedenti D.G.R. n. 1192 del 5 maggio 2009, n. 1391 del 19 maggio 2009, n. 453 del 2 marzo della 2010 e n. 1270 del 3 agosto 2011.
L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 disciplina il procedimento unico di autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il comma 4, in particolare, prevede che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisca titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e precisa che la stessa deve contenere l'obbligo, a seguito della dismissione dell'impianto, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione.
La Giunta regionale, con DGR n. 1391 del 19 maggio 2009, nel dettare disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, ha demandato a successivo provvedimento l'approvazione delle modalità di costituzione di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti per la dismissione dell'impianto.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010 ha dettato, tra l'altro, le prime disposizioni in materia di obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e prestazione di idonea garanzia per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico, eolico ed idroelettrico, ai fini di cautelare l'Amministrazione regionale nel caso di inadempienze del soggetto titolare dell'autorizzazione.
Ai sensi della predetta deliberazione il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, deve depositare presso il soggetto autorizzante una fideiussione di importo pari alla previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino secondo il progetto approvato, per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico ed eolico, mentre per gli impianti idroelettrici l'importo della fidejussione, commisurato al 25% del costo di realizzazione dell'impianto e relative opere accessorie, secondo quanto previsto dal progetto approvato, copre anche la garanzia di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 c. 1 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse.
Tale obbligo è stato successivamente disciplinato dal D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che, al punto 13.1, lett. j), prevede "l'impegno, alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale". Le Linee guida precisano inoltre che la garanzia è stabilita in favore dell'Amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente e che tale cauzione deve essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione, parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.
Con il presente provvedimento si ritiene opportuno definire in dettaglio la disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed approvare uno schema di contratto di cauzione tipo, applicabili a tutti gli impianti per i quali la Regione ha competenza autorizzatoria, di seguito elencati:
- impianti fotovoltaici a terra di potenza maggiore o uguale a 20 kw
- impianti eolici di potenza maggiore o uguale a 60 kw
- impianti idroelettrici di potenza maggiore o uguale a 100 kw
- impianti alimentati a biomassa di potenza maggiore o uguale a 200 kw
- impianti di biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, da gas di discarica e di processi di depurazione di potenza maggiore o uguale a 250 kw.
La disciplina di tali garanzie riportate nell'Allegato A, affronta in particolare le seguenti tematiche:
- tipologie di garanzia e momento della presentazione;
- durata ed importo della garanzia;
- dismissione dell'impianto e ripristino del sito alle condizioni originarie;
- inadempimento dell'obbligo di prestazione della garanzia e decadenza del titolo abilitativo;
- procedura di escussione della garanzia in caso di mancata realizzazione delle opere di dismissione e rimessa in pristino.
Con particolare riferimento alla durata, si ritiene opportuno disciplinare le diverse modalità di prestazione di garanzia, sul presupposto, comunque, che la stessa deve sussistere senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo.
L'eventuale frazionamento in più contratti di garanzia successivi, di durata comunque almeno quinquennale, non deve costituire, infatti, un pregiudizio per l'interesse pubblico.
L'oggetto della garanzia, riproposto in ogni quinquennio, deve rimanere quindi il medesimo e corrispondere a tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo le modalità previste dal piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino con analisi dei costi e dei tempi necessari, di seguito denominato "Piano di ripristino", facente parte della documentazione progettuale.
Per gli impianti idroelettrici l'oggetto della garanzia comprende anche il regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, regolazione delle condotte forzate e dei canali di scarico o la rimozione e l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse, rispettivamente secondo quanto previsto dall'art. 25 c.1 e dall'art. 30 del R.D. 11.12.1933, n.1775, da esplicitarsi anch'essi nel "Piano di ripristino".
Tale Piano è approvato in sede di Conferenza di Servizi; per gli impianti idroelettrici in Conferenza di Servizi è sentita anche l'Autorità idraulica.
La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:
- costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di appendice di proroga e/o integrativa alla polizza originaria;
- apposito provvedimento da parte dell'ente autorizzante con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale a seguito di esecuzione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.
L'importo della garanzia, che deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, è pari ai costi specificatamente quantificati nel "Piano di ripristino", comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento. L'importo va adeguato ogni cinque anni (dovendosi provvedere in mancanza all'escussione) alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento del deposito cauzionale al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.
Con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, la recente legge regionale n. 13 del 8 luglio 2011 ha disposto, all'art. 10, che i comuni, enti competenti al rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Procedura Abilitativa Semplificata), abbiano la competenza al rilascio di tale titolo abilitativo per gli impianti integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 MW. Poiché il comma 3 della medesima norma prevede che, al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il rilascio dei titolo abilitativi di competenza comunale, la Giunta regionale avrebbe dovuto adottare e trasmettere ai comuni gli schemi di modulistica, con DGR n. 1270 del 3 agosto 2011, sono stati approvati tali schemi e le relative indicazioni operative, tra i quali il fac simile di fidejussione.
Allo scopo di agevolare i soggetti intestatari di titoli abilitativi è stato formulato un modello unico di contratto di garanzia, come riportato nell'Allegato B. Tale schema di contratto di garanzia sostituisce il fac-simile di fidejussione approvato con Deliberazione n. 1270 del 03/08/2011.
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