Albo Gestori Ambientali: semplificazioni per le comunicazioni di variazioni societarie o anagrafiche
Il Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la delibera n. 5 del 16 ottobre 2012, che dispone semplificazioni amministrative riguardo alle comunicazioni delle variazioni anagrafiche o trasformazioni societarie dei soggetti iscritti all'Albo.
La stessa è dettata sull'onda del processo di sburocratizzazione in atto nel Paese.
L'articolo 15 del decreto 28 aprile 1998, n. 406 dispone, infatti, che le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare alla competente Sezione regionale o provinciale, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, ogni modifica della natura individuale dell'impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche.
Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 82/ 2005, n. 82 qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente. Per di più all'art. 52 del decreto citato si prevede che l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del medesimo decreto e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.
La comunicazione delle modifiche anagrafiche e della dichiarazione di inizio o cessazione di attività al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative è a carico dell'imprenditore e che in linea con il principio della semplificazione amministrativa, le variazioni anagrafiche comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative dai soggetti iscritti all'Albo non debbano essere ulteriormente comunicate alle competenti Sezioni regionali e provinciali dell'Albo, ma debbano essere acquisite d'ufficio dalle Sezioni stesse mediante la rete telematica delle camere di commercio.
Si dispone, pertanto, che le variazioni riguardanti la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, l'indirizzo della sede o della sede legale, gli organi sociali, le trasformazioni societarie e le cancellazioni comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative dai soggetti iscritti all'Albo, quindi, si intendono comunicate anche alle competenti Sezioni regionali e provinciali e sono acquisite d'ufficio da parte delle Sezioni stesse mediante la rete telematica delle camere di commercio.
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