Regione Lombardia: installazione ed esercizio impianti di produzione di energia
Con l'importante Deliberaz. G.R. Lombardia
06/08/2012, n. IX/3934, la Regione ha approvato i criteri
per l'installazione e l'esercizio (ivi inclusi la definizione dei
valori limite alle emissioni) degli impianti di produzione di
energia soggetti ad autorizzazione, in funzione delle tecnologia
impiantistica, della potenzialità installata e della collocazione
all'interno del territorio regionale.
Detti criteri sono stabiliti sulla base degli indirizzi individuati
dalla normativa nazionale, e costituiscono l'unico
riferimento tecnico-normativo da utilizzare nell'ambito dei diversi
procedimenti autorizzativi atti a regolamentare le
emissioni in atmosfera derivanti da impianti di produzione di
energia civili ed industriali. In particolare, il provvedimento
deve intendersi quale documento tecnico di riferimento da
utilizzarsi nell'ambito dei seguenti procedimenti
autorizzativi:
- procedimenti previsti agli articoli 269 e 272 comma 2 (Parte Quinta) del D. Leg.vo 152/2006 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera);
- procedimenti previsti all'art. 29-ter (Parte Seconda) D. Leg.vo 152/2006 (AIA).
I criteri costituiranno riferimento autorizzativo, inoltre, per i procedimenti che assorbono o sostituiscono le autorizzazioni di cui sopra (quali ad esempio l'autorizzazione unica di cui al D. Leg.vo 387/2009 , l'autorizzazione di cui al D. Leg.vo 115/2008 o l'autorizzazione di cui all'art. 208 del D. Leg.vo 152/2006).
Le indicazioni si applicano alle seguenti tipologie impiantistiche:
- turbine a gas;
- impianti a focolare;
- motori a combustione interna
mentre restano esclusi gli impianti, non rientranti nelle categorie sopra indicate, in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, indiretto (nel caso di bruciatori integrati nella macchina operatrice), l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali (ad esempio come nel caso di forni di riscaldo e forni di trattamento termico):
- impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante
- combustione;
- dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
- dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
- reattori utilizzati nell'industria chimica;
- batterie di forni per il coke;
- cowper degli altiforni.
Si segnala infine che per l'adeguamento degli impianti ai contenuti del provvedimento sono stati stabiliti i seguenti termini:
- per gli impianti nuovi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (14/02/2013);
- per gli impianti esistenti dal 31/12/2019 (fino a tale data continueranno ad essere validi i criteri previsti dall'Allegato C alla D.G.R. 6501/2001 o dalle autorizzazioni specifiche).
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