Antincendio: proroga dei termini per la sostituzione dei dispositivi di apertura porte delle vie di esodo
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2011, il D.M. 6 dicembre 2011 che modifica il D.M. 3 novembre 2004 concernente "Disposizioni relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza nel caso d'incendio".
In particolare con l'articolo 2 viene differito di due anni il termine (originariamente previsto in 6 anni e in scadenza a febbraio 2012) per la sostituzione dei dispositivi non muniti di marcatura CE e già installati alla data di entrata in vigore del Decreto del 2004.
Sempre a norma dell'articolo 2 restano comunque fermi i casi nei quali la sostituzione dei dispositivi a cura del titolare è obbligatoria, ossia nelle ipotesi di rottura del dispositivo, o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie d'esodo.
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