SISTRI: rinviato al 9.2.2012 il termine di entrata in vigore
La Commissione Bilancio del Senato ha approvato ieri, domenica 4 settembre 2011, l'emendamento numero 6.15 (testo 3), al decreto-legge 8 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" che rinvierebbe al 9 febbraio 2012 il termine di entrata in vigore del sistema SISTRI.
Di seguito si riporta il testo dell'emendamento in
oggetto:
«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per
consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché l'efficacia del
funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso
il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle
componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale
implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a
quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di
funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli
utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26
maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del
predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in
operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di
rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e
dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale,
sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità
dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non
pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti
soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione
regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri
adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le
modalità già previste per le associazioni di categoria.»
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