Normativa antincendio: requisiti per i professionisti
Il Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2011 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26/08/2011, individua i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno oltre al rilascio delle autorizzazioni: tra i requisiti la necessità di effettuare corsi base di specializzazione di prevenzione incendi o seminari di aggiornamento (per il mantenimento dell'iscrizione).
Possono iscriversi negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti - pianificatori - paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo professionale;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.
L'attestazione di cui alla lettera b), non è richiesta:
a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. Il requisito sarà comprovato dall'interessato all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento;
b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti -pianificatori - paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento aventi per oggetto le materie previste dai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi.
Per i suddetti professionisti è richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso ad accertare l'idoneità dei candidati.
Restano comunque valide le iscrizioni dei professionisti già iscritti negli elenchi alla data del 27 agosto 2011.
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