Gestione degli pneumatici fuori uso

06/12/2011

Il Decreto Ministeriale 11 Aprile 2011, n. 82 "Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 08/06/2011, e in vigore dal 9 giugno scorso, disciplina la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente.

A partire dal 4 settembre 2011 i produttori e gli importatori dei pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente, ferme restando le disposizioni transitorie, dedotta la quota di pertinenza dei pneumatici usati ceduti all'estero per riutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato nazionale

Entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato A del Decreto, la quantità e le tipologie dei pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente.

Entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato B del Decreto, le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente e di inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo della gestione.

Il produttore o l'importatore può gestire gli PFU sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel caso in cui il produttore o l'importatore gestisce gli PFU attraverso gestori autorizzati, invia apposita dichiarazione all'autorità competente, utilizzando il modulo di cui all'allegato C, entro il 30 novembre dell'anno precedente. La durata dell'incarico al gestore ha una durata non inferiore ad un anno solare.

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: D.M. 11 aprile 2011 n. 82

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: 06/12/2011

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