REACH: Notifica delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)
I produttori e gli importatori di articoli (mobili, prodotti da costruzione, abbigliamento ecc.) hanno l'obbligo giuridico di notificare all'ECHA la presenza nei loro articoli di sostanze estremamente preoccupanti incluse nell'elenco delle sostanze candidate se la concentrazione è superiore alla soglia dello 0,1 % peso/peso e se la quantità è maggiore di 1 tonnellata per produttore/importatore all'anno.
L'elenco delle sostanze candidate comprende sostanze che sono state identificate in via ufficiale come estremamente preoccupanti poiché hanno proprietà pericolose per l'ambiente e/o la salute umana.
Le imprese dovranno notificare all'ECHA la presenza di queste sostanze nei loro articoli non più tardi di 6 mesi dal momento in cui sono state incluse nell'elenco. Nel caso delle sostanze inserite nell'elenco entro il 1° dicembre 2010, le notifiche devono essere presentate non oltre il 1° giugno 2011.
Per aiutare le imprese ad adempiere i propri obblighi, oggi l'ECHA ha aggiornato REACH-IT in modo da consentire la presentazione delle notifiche relative alle sostanze presenti negli articoli. Al fine di spiegare l'effettivo processo da seguire è stato elaborato un nuovo manuale per la presentazione dei dati di tali sostanze. Il manuale è disponibile in una nuova pagina web dedicata alla notifica delle sostanze contenute negli articoli. Le parti interessate possono trovare altre informazioni su questo processo, previsto da REACH, nel sito web dell'ECHA. Nell'intento di agevolare la presentazione delle informazioni necessarie per la notifica, l'ECHA mette a disposizione insiemi precompilati di dati in formato IUCLID 5.3 per tutte le sostanze dell'elenco delle sostanze candidate. Questi contengono informazioni concernenti l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e possono essere scaricati dalla pagina web dell'elenco delle sostanze candidate.
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