Notifica all'ECHA per le sostanze SVHC in articoli
Il Regolamento REACH, all'art. 7 paragrafo 2, prevede l'obbligo di notifica all'Agenzia ECHA per i produttori o importatori di articoli che contengono uno o più sostanze comprese nella "Candidate list".
In particolare l'obbligo di notifica si ha se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
- La sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
- La sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.
Per le sostanze incluse nella Candidate List prima del 1 dicembre 2010 la notifica deve essere effettuata entro il 1 Giugno 2011.
Per le sostanze incluse nella candidate list dal 1 dicembre in poi, le notifiche devono essere effettuate entro 6 mesi dalla data di inclusione.
Non sussiste l'obbligo di notifica:
- se il produttore o l'importatore può escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento. In tali casi il produttore o l'importatore fornisce istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo.
- se la sostanza è già stata registrata per quell'uso.
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