Regione Veneto: prorogati i termini degli adempimenti dell’art. 32 del Piano di Tutela delle Acque
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 15 febbraio 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 18 del 04/03/2011, sono stati prorogati i termini di cui all'articolo 32 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.
L'art. 32, comma 2, delle N.T.A. specifica che le reti fognarie esistenti devono adeguarsi alle disposizioni dell'art. 22 entro un anno dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del piano (8 dicembre 2009). L'art. 22, comma 4, prevede che nelle reti fognarie servite dai sistemi di trattamento primari, quali ad esempio le vasche tipo "Imhoff", ammessi in quanto a servizio di popolazione numericamente inferiore alla soglia "S" così come definita nel medesimo articolo, sia ammesso lo scarico delle sole acque reflue domestiche o assimilate o di acque provenienti da servizi igienici anche annessi ad attività produttive o di servizio. In altre parole le disposizioni di cui al citato comma vietano lo scarico di acque reflue industriali nelle reti fognarie servite da impianti di trattamento tipo vasca "Imhoff", (di potenzialità inferiore alla soglia S), che non sono in grado di abbattere tipologie di inquinanti specifici spesso presenti negli scarichi di attività produttive.
Dal combinato disposto degli articoli del PTA di cui sopra, si evince che a partire dall'8 dicembre 2010 le aziende, che attualmente scaricano, previa autorizzazione, i propri reflui nella rete fognaria, non potranno più farlo qualora la rete sia collegata ad un impianto di trattamento primario di acque mediante vasca tipo "Imhoff" di potenzialità inferiore alla soglia S.
A tale proposito si osserva che il termine di un anno concesso per adempiere alla disposizione in questione non si è rivelato sufficiente né alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO) e agli Enti Gestori per adeguare gli impianti di depurazione, né alle aziende per programmare e realizzare gli interventi necessari ad un trattamento alternativo dei propri reflui.
Pertanto, a fronte delle disposizioni di cui all'art. 22 comma 4, alcune aziende del territorio veneto, in particolare quelle che risiedono nelle zone montane in quanto spesso servite dalle tipologie di impianto sopra citate, non potendo più essere autorizzate allo scarico in fognatura, saranno costrette ad interrompere le proprie attività in attesa della realizzazione degli interventi e dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie ad un trattamento e scarico alternativo a quello nella rete fognaria servita da vasca "Imhoff" o assimilabile.
Al fine di scongiurare tale eventualità, che comporterebbe danni economici al settore produttivo del Veneto, si è ritenuto necessario prevedere una proroga dell'entrata in vigore dell'art. 22 comma 4, che conceda la possibilità di adempiere alle previsioni del PTA per il caso specifico, sia alle AATO che alle imprese, eventualmente anche attraverso la stipula di appositi accordi.
Sono stati quindi inseriti all'articolo 32 delle NTA del PTA, dopo il comma 2, i seguenti commi:
2 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il comma 4 dell'art. 22 entra in vigore dal 1 gennaio 2012, salvo i casi di cui ai commi 2 ter e/o 2 quater;
2 ter. Entro il termine di cui al comma 2 bis, le Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali (A.A.T.O.), o i soggetti chiamati a succedere a queste dalla legge, possono approvare un piano di interventi finalizzato al trattamento dei reflui industriali. Gli interventi individuati dal suddetto piano devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2014. Qualora il piano degli interventi sia approvato entro il termine di cui al comma 2 bis le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 22 entrano in vigore il 1 gennaio 2015;
2 quater. Entro il termine di cui al comma 2 bis le imprese che scaricano acque reflue industriali nelle reti servite dai sistemi primari di cui al comma 2 dell'art. 22 possono presentare all'Autorità competente un programma di interventi per il trattamento autonomo dei propri scarichi. Gli interventi individuati dal suddetto programma devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2014. Qualora il programma degli interventi sia presentato entro il termine di cui al comma 2 bis, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 22 entrano in vigore il 1 gennaio 2015.
2 quinques. Il programma di cui al comma 2 quater non è subordinato al piano degli interventi di cui al comma 2 ter, pertanto la mancata predisposizione del programma da parte delle imprese non può trovare giustificazione nella mancata approvazione del citato piano.
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