L'Italia sottoscrive l'Accordo Multilaterale M222
02/13/2011
In conformità a quanto disposto con l'art. 4 paragrafo 3 dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), il Segretariato dell'ONU ha informato che, in data 14 gennaio, l'Italia ha trasmesso la propria adesione all'Accordo Multilaterale M222, con il quale sono riconosciute talune agevolazioni nel trasporto di rifiuti pericolosi secondo l'ADR, e dal quale sono esclusi i rifiuti appartenenti alle classi 1; 6.2 e 7
In particolare con tale Accordo sono previste deroghe in materia di:
- Classificazione, con l'estensione della possibilità di fare ricorso alla classificazione semplificata ad altre materie, oltre a quelle già previste dall'ADR;
- Imballaggio, ammettendo la possibilità di far uso di imballaggi scaduti, o deformati o comunque non conformi alle norme della sezione 4.1.1;
- Trasporto alla rinfusa per gli Aerosol (UN1950) e per i rifiuti solidi contenenti liquidi infiammabili (UN3175);
- Esenzione dall'obbligo di apposizione del marchio (quando richiesto) "materia pericolosa per l'ambiente".