SISTRI: pagamento contributo anno 2011
Il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, che ha istituito il sistema SISTRI, in merito al contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento dello stesso sistema, stabilisce all'art. 4, comma 3 quanto segue:
"Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e va versato, in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei termini per l'iscrizione di cui all'art. 3 comma 1. Negli anni successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell'anno al quale i contributi si riferiscono. […omissis…]" .
Il Decreto Ministeriale 9 luglio 2010, a modifica e integrazione del succitato D.M. 17 dicembre 2009, stabilisce, all'art. 6 comma 1, i nuovi contributi agevolati che enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi devono versare per l'iscrizione al SITRI. I nuovi importi agevolati di contributi sono dovuti dai soggetti che rispondono a due requisiti: quello della dimensione aziendale (trattasi di enti ed imprese aventi un numero di addetti fino a 10 unità) e quello della produzione annua di modesti quantitativi di rifiuti pericolosi. Tali importi, per i predetti soggetti, sostituiscono quelli previsti inizialmente per le medesime categorie di operatori dal D.M. 17 dicembre 2009.
I nuovi contributi sono riportati nella seguente tabella:
Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi |
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Addetti per unità locale |
Quantitativi annui |
Contributo |
Da 1 a 5 |
Fino a 200 kg |
euro 50 |
Da 1 a 5 |
Oltre 200 e fino a 400 kg |
euro 60 |
Da 6 a 10 |
Fino a 400 kg |
euro 60 |
Imprenditori agricoli |
||
Da 1 a 5 |
Fino a 200 kg |
euro 30 |
Da 1 a 5 |
Oltre 200 e fino a 400 kg |
euro 50 |
Da 6 a 10 |
Fino a 400 kg |
euro 50 |
Comuni con meno di 5000 abitanti |
euro 60 |
I soggetti che, alla data di entrata in vigore del DM 9 luglio 2010, hanno già provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti che per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi.
A tal fine i predetti soggetti devono inoltrare un'apposita domanda al Sistri, mediante posta elettronica, all'indirizzo conguagliosistri@sistri.it, o via fax al numero verde 800 05 08 63, utilizzando il modello "Modulo per la richiesta di conguaglio" disponibile sul sito internet www.sistri.it.
Per tutti gli altri soggetti il contributo da versare, stabilito inizialmente dal D.M. 17 dicembre 2009, rimane invariato.
Riassumendo:
- entro il 31/01/2011 deve essere versato il contributo a SISTRI per l'anno 2011.
- Le modalità di versamento sono disponibili sul sito internet www.sistri.it. nella colonna a sinistra dello schermo alla voce "MODALITA' DI PAGAMENTO" e nella causale di pagamento occorrerà indicare:
- contributo SISTRI/anno 2011;
- il codice fiscale dell'Operatore;
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione
- Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:
- il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero
- il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;
- l'importo del versamento;
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
- L'importo del contributo rimane invariato rispetto a quello pagato in fase di iscrizione, salvo variazioni effettuate durante l'anno scorso che possono aver modificato il contributo dovuto o la possibilità di rientrare nella casistica prevista dal D.M. 9 luglio 2010 come sopra esposto.
Da notizie dell'ultima ora si è appreso che il Ministero dell'Ambiente sembra stia predisponendo un decreto di proroga al 30 aprile 2011 della relativa scadenza. Pertanto, chi volesse, può attendere per il pagamento del contributo fino all'ultimo giorno utile (31 gennaio 2011).
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