Regione Veneto: Autorizzazione paesaggistica

01/25/2011

La Regione Veneto approva l'elenco gli enti ancora titolari della funzione di autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. A partire dal 1 gennaio 2011 la delega in capo agli enti che non figurano nell'elenco deve ritenersi decaduta e le relative funzioni ricondotte in capo alla Direzione Urbanistica regionale.

L'articolo 159, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, fa obbligo alle Regioni di verificare "nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico - scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata", pena la decadenza delle deleghe in essere.

Ai sensi del citato articolo 146, gli enti destinatari della delega (nel caso della Regione Veneto si tratta di comuni, province ed enti Parco Regionali), al fine di poter continuare ad esercitare tale potere, debbono disporre "di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico - scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia".

La scadenza di tale verifica, originariamente fissata dal Codice al 31 dicembre 2009, è stata posticipata, nel caso della Regione Veneto e per effetto dell'articolo 31 della l. reg. Veneto 12 gennaio 2009, n. 1, al 31 dicembre 2010. Entro tale data, secondo le modalità definite dalla d. G. R. 15 marzo 2010, n. 835, ciascun ente, titolare di delega in materia di autorizzazione paesaggistica, avrebbe dovuto darsi una propria organizzazione atta a soddisfare i criteri di cui all'articolo 146 del Codice, scegliendo tra alcune formule organizzative individuate dalla Regione, comunicando a quest'ultima la scelta.

Successivamente, la Giunta Regionale, con deliberazione 14 dicembre 2010, n. 2945, prendendo atto delle attività di verifica compiute dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio, ha delegato il Dirigente della Direzione stessa ad approvare l'elenco degli enti idonei al rilascio, precisando che "a far data dal 1 gennaio 2011, qualora l'ente non sia inserito nell'elenco degli enti idonei ... le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, vengono esercitate, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del Codice, dalla Regione Veneto - Direzione Urbanistica e Paesaggio, salvo che non sia diversamente disposto da nuove leggi regionali o statali in materia".

Tale elenco, viene precisato nella d. G. R., sarà aggiornato con cadenza almeno semestrale, "a seguito di comunicazioni da parte degli enti interessati che, in data successiva alla pubblicazione dell'elenco stesso, si siano adeguati ai requisiti ... o, invece, non possiedano più i requisiti previsti dal Codice".

Con decreto del Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, in attesa di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, è stato approvato l'elenco degli enti idonei all'esercizio delle funzioni di autorizzazione paesaggistica. In esito a tale ricognizione, risultano idonei 417 enti su un totale di 581, mentre i non idonei sono 158 (nella Provincia di Vicenza ad essere non idonei sono 26 comuni su un totale di 121).

Conseguentemente, a partire dal prossimo 1 gennaio 2011, la delega in capo agli enti che non figurano in tale elenco deve ritenersi decaduta e le relative funzioni ricondotte in capo alla Regione Veneto, Direzione Urbanistica.

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: D.Lgs. n. 42/2004

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: 01/04/2011

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