Sfalci e potature rientrano nella definizione di sottoprodotto
Dal 19 Agosto 2010 la Legge n. 129/2010, di conversione del
Decreto Legge n. 105/2010, ha modificato l'art. 185 del D.Lgs.
152/2006, recante i limiti al campo di applicazione della normativa
sulla gestione dei rifiuti.
Tale articolo, che prevedeva la possibile qualificazione come
"sottoprodotti" (quindi "non rifiuti") dei materiali vegetali (e
fecali) provenienti da attività agricole e utilizzati nelle stesse,
purché rispettosi della nozione generale di "sottoprodotto"
contenuta nell'articolo 183, è stato "allargato" ai materiali
"provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde
pubblico o privato", nonché integrato dalla precisazione che
l'utilizzazione agricola degli stessi può aversi "anche al di fuori
del luogo di produzione", ovvero tramite "cessione a terzi".
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