Gestione semplificata dei RAEE domestici e professionali
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 8 marzo 2010, n. 65
che disciplina le modalità semplificate per la gestione dei RAEE
sia domestici sia professionali da parte dei distributori, degli
installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature.
Tale Decreto è stato adottato in attuazione del D.Lgs. n. 151 del
2005, che prevede per i distributori di apparecchiature elettriche
ed elettroniche l'obbligo di assicurare il ritiro gratuito, in
ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento
della fornitura di una nuova apparecchiatura.
In base al Decreto, il distributore è autorizzato a raggruppare i
RAEE presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo
idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, in attesa del loro
trasporto presso i centri di raccolta istituiti.
I RAEE sono trasportati al centro di raccolta con cadenza mensile
e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge
complessivamente i 3500 Kg.
Il trasporto è accompagnato da un documento di trasporto ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e
scarico. I distributori sono tenuti a conferire i RAEE al centro di
raccolta nello stato in cui sono stati ritirati, senza aver subito
processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si
configurerebbero come attività di gestione dei rifiuti non
autorizzate.
Lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei RAEE è
condizionato alla previa iscrizione del distributore in un'apposita
sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Ai fini dell'iscrizione alla sezione dell'Albo territorialmente
competente, i distributori presentano una comunicazione secondo il
modello predisposto dal ministero; l'ufficio entro 30 giorni
rilascia il relativo provvedimento.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è
subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di
iscrizione.
Le prescrizioni introdotte dal decreto n. 65/2010 si applicano
anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori
dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed
elettroniche nello svolgimento della propria attività.
Il Decreto, entrato in vigore il 19 maggio scorso, sarà operativo
dal prossimo 18 giugno.
Con delibera 19 maggio 2010, n. 1, il Comitato nazionale dell'Albo
Nazionale Gestori Ambientali ha emanato le regole per l'iscrizione
semplificata all'Albo stesso dei distributori e installatori di AEE
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Tale delibera prevede
nello specifico che i distributori, trasportatori, gli installatori
e i gestori di centri di assistenza presentino una semplice
comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo, senza la necessità
che ad essa si accompagni la prestazione di garanzie
finanziarie.
L'Albo provvederà alla verifica delle condizioni comunicate e, se
sussistenti, procederà entro 30 giorni ad emettere il provvedimento
di iscrizione.
Per procedere alla comunicazione di iscrizione all' Albo nazionale
gestori ambientali è necessario presentare il modello allegato alla
delibera 19 maggio 2010, n. 1 con allegati l' attestato del
versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a 50,00 € e la
fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità,
del/dei legali rappresentanti. Per tale adempimento è dovuto il
diritto di iscrizione dell'importo di 50,00 €.
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