Pubblicato il decreto con le proroghe

01/08/2011

Il Decreto Legge 20 maggio 2010, n. 72 "Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21/05/2010, ufficializza la proroga fino al 30 giugno 2010 per la presentazione del MUD 2010 (relativo ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2009).
Viene inoltre differita al 16 giugno prossimo la data entro la quale le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi devono versare i premi assicurativi INAIL. Non si applicheranno sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 72/2010, non abbiano provveduto al pagamento dei citati premi assicurativi entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini degli obblighi assicurativi.
Vengono poi precisate le nuove modalità di assegnazione delle quote di emissione di CO2 per gli impianti nuovi entranti.
Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE (direttiva ETS, Emissions Trading System) che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i "nuovi entranti", il Comitato gestione e attuazione del PNA, istituto presso il MATTM (ex art. 8, D.Lgs. n. 216/2006), dovrà determinare "il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 216/2006), e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG). L'AEEG definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai "nuovi entranti" per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 72/2010. Tali crediti, comprensivi degli interessi, devono essere liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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: Decreto Legge 20 maggio 2010 n. 72

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: 05/22/2010

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