Fonti rinnovabili: chiarimenti sulla "salva DIA"
Con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 dicembre 2010 "Chiarimenti sulla applicazione della normativa "salva-Dia" per impianti a fonti rinnovabili autorizzati con Dia in base a norme regionali dichiarate illegittime", si chiarisce la cd norma "salva-Dia" (articolo 1-quater Dl 105/2010, convertito in legge 129/2010). La norma stabilisce che gli impianti a fonti rinnovabili "fuori soglia" (ex Dlgs 387/2003) autorizzati con Dia in base a norme regionali poi dichiarate illegittime (sentenze Corte Costituzionale 119 e 124 del 2010) sono "salvi" a patto che entrino in esercizio entro il 16 gennaio 2011 (150 giorni dal vigore della legge 122/2010).
Il Ministero spiega che se al momento dell'entrata in vigore delle sentenze della Corte Costituzionale che avevano dichiarato l'illegittimità delle norme regionali:
- la Dia era già definitiva (non più impugnabile), l'impianto è comunque "salvo" e può entrare in esercizio anche dopo il 16 gennaio;
- la Dia non era ancora definitiva o perfezionata, l'impianto è "salvo" se entra in esercizio entro il 16 gennaio;
- la Dia era stata presentata dopo, non si applica la norma "salva Dia".