Ammissibilità dei rifiuti in discarica: nuovo decreto
Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli
contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 3 agosto 2005", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
281 del 01/12/2010, stabilisce i criteri e le procedure di
ammissibilità dei rifiuti nelle discariche in conformità a quanto
stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (art.
1).
I rifiuti possono essere conferiti in discarica solo dopo essere
stati oggetto d'analisi e di campionamento utilizzando i metodi
d'analisi indicati nell'allegato 3 dello stesso decreto.
Le discariche hanno livelli di tutela ambientali differenti a
secondo della tipologia di rifiuti che devono in esse essere
conferiti. Per questa ragione è ammesso il conferimento di rifiuti
che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di
discarica in discariche aventi un livello di tutela
superiore.
Il produttore (art. 2) ha l'obbligo di effettuare la
caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti
conferiti in discarica. La caratterizzazione di base raccoglie
tutte le informazioni necessarie allo smaltimento finale in
sicurezza. Tale operazione deve essere effettuata al primo
conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del
processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta
l'anno.
Una volta che i rifiuti son stati giudicati ammissibili in una
determinata categoria di discarica devono essere sottoposti alla
verifica di conformità per stabilire se possiedono le
caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri
di ammissibilità previsti dal presente decreto (art.3).
La verifica di conformità deve essere effettuata dal gestore
dell'impianto attraverso una o più delle determinazioni analitiche
impiegate per la caratterizzazione di base e deve comprendere
almeno un test di cessione per lotti. Inoltre il gestore deve
sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo
scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è
conforme ai criteri di ammissibilità.
Gli articoli 5, 6, 7 e 8 invece sono dedicati rispettivamente allo
smaltimento dei rifiuti inerti, dei rifiuti non pericolosi e dei
rifiuti pericolosi.
Con il D.M. 27 settembre 2010 viene inoltre abrogato il D.M.
3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti
in discarica".
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