SCIA: Nota Ministeriale sull'applicazione

01/17/2011

Il Ministero per la semplificazione ha diffuso una nota sull'applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in materia edilizia a seguito di richiesta di chiarimenti.

La Segnalazione certificata di inizio di attività è stata prevista dall'art. 49, comma 4 bis del D.L. n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010) che ha sostituito la disciplina della dichiarazione di inizio attività (art. 19 della Legge n. 241/1990) al fine di semplificare il procedimento. E infatti il legislatore con il "nuovo" art. 19 consente al privato l'inizio di un'attività senza l'attesa dei 30 giorni dalla comunicazione previsti nel procedimento di DIA (Dichiarazione di Inizio Attività).

Nel testo della nota ministeriale sono stati individuati 4 punti per precisare che "la disciplina della SCIA si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della DIA, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi…"

Il primo punto fa riferimento al comma 4 ter dell'art. 49 e precisa che  "Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano". E stabilisce che la disciplina della SCIA "sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale".

Il secondo punto fa leva sull'esclusione della DIA in materia edilizia dal procedimento di dichiarazione di inizio attività di cui al previgente art. 19 della l. n. 241/1990; "clausola di salvezza" che non si riscontra nel testo vigente.

Il terzo punto evidenzia la necessità di presentare unitamente alla SCIA certificazioni, attestazioni e "asseverazioni dei tecnici abilitati"; si tratta di "asseverazioni" tipiche della DIA edilizia di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001.

A conferma dell'applicabilità della disciplina sulla SCIA alla DIA edilizia il quarto punto richiama i lavori preparatori della Legge n. 122/2010. In particolare il testo della nota riporta una frase contenuta nel dossier di documentazione del Servizio Studi del Senato: "la norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia di inizio di attività edilizia, disciplinata dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001".

#Edilizia #Aggiornamenti

: D.L. n. 78/2010, Legge n. 122/2010

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: 10/08/2010

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