Proroga SISTRI
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1.10.2010 il Decreto ministeriale 28 settembre 2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (10A11755) (GU n. 230 del 1.10.2010).
Il quarto decreto SISTRI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010
- conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
- proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli aventi titolo;
- proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall'art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.
Il quadro derivante dalle predette disposizioni è quindi il seguente:
- utilizzo dei dispositivi elettronici
Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio dell'operatività
dello stesso, fissata per il 1° ottobre 2010, sono in possesso dei
dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a
decorrere da tale data.
Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli
utenti inseriranno "in carico" le informazioni relative ai rifiuti
prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre. Lo
"scarico" di rifiuti caricati nel Registro di cui all'articolo 190
del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente all'operatività del
SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in
tale Registro.
Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno "caricare"
nel Registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti "in
giacenza" nel Registro di cui all'articolo 190.
Dal momento che non tutti gli iscritti sono, alla data del 1°
ottobre, dotati dei dispositivi, fino al 30 novembre 2010 potrebbe
verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla
movimentazione di un rifiuto siano in condizione di compilare il
Registro cronologico e la scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE. In
tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di
informazioni al
sistema, si applicherà quanto previsto all'articolo 6, comma 4,
del DM 17 dicembre 2009 per i casi di indisponibilità temporanea
dei dispositivi.
Si sottolinea l'estrema rilevanza che l'utilizzo immediato e
costante dei dispositivi riveste al fine di acquisire la dovuta
padronanza nell'impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso,
testarne la funzionalità, anche al fine di consentire di apportare
le migliorie o modifiche la cui necessità dovesse evidenziarsi a
seguito dell'effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso.
- soggetti iscritti al SISTRI che alla data del 1° ottobre 2010 non sono in possesso dei dispositivi elettronici
I soggetti iscritti al SISTRI ai quali, alla data del 1° ottobre
2010, non sono stati ancora consegnati i dispositivi, continuano a
compilare unicamente il registro di carico e scarico e il
formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190
e 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti
utilizzeranno altresì i dispositivi medesimi secondo quanto sopra
riportato. Si evidenzia l'estrema utilità dell'utilizzo immediato
dei dispositivi, una volta che gli stessi siano disponibili, al
fine di poter usufruire della possibilità di prendere dimestichezza
con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio
dell'operatività.
- regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010
L'articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 consente ai
soggetti tenuti ad aderire al SISTRI di usufruire di una fase di
applicazione dello stesso, ora prorogata sino al 31 dicembre 2010,
finalizzata alla verifica della piena funzionalità del SISTRI e
anche ad acquisire la necessaria padronanza nell'utilizzo dei
dispositivi medesimi.
Il medesimo articolo specifica infatti che, al fine di garantire
che non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda
l'adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità
dei rifiuti in tale fase di prima applicazione del SISTRI, i
soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di
cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del
registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata
normativa garantisce l'adempimento degli obblighi di legge, e solo
la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo
alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto
legislativo 152 del 2006.
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