Procedura semplificata recupero rifiuti: non si può applicare la SCIA

01/17/2011

Secondo il parere del Ministero dell'Ambiente 9 settembre 2010 prot. 22281, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) non è applicabile alle norme sul trattamento dei rifiuti tramite procedure semplificate.
Il Dicastero ha ricordato che l'articolo 214 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché la disciplina stabilita ex D.M. 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002 n. 161, sui limiti, i quantitativi massimi e i metodi di trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate, sono norme che costituiscono recepimento di direttive comunitarie (74/442/CEE e 91/156/CEE). Poiché queste disposizioni si configurano come "lex specialis" rispetto alla generale nuova disciplina della SCIA (articolo 19, comma 1, legge 241/1990), essa potrà essere applicata, come previsto dal comma 9 dell'articolo 214, D.Lgs. n. 152/2006, solo se compatibile con le norme settoriali contenute nell'articolo medesimo.

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: Parere del Ministero dell'Ambiente 9 settembre 2010 prot. 22281

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: 10/10/2010

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