Procedura semplificata recupero rifiuti: non si può applicare la SCIA
Secondo il parere del Ministero dell'Ambiente 9 settembre 2010
prot. 22281, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
non è applicabile alle norme sul trattamento dei rifiuti tramite
procedure semplificate.
Il Dicastero ha ricordato che l'articolo 214 del D.Lgs. n.
152/2006 nonché la disciplina stabilita ex D.M. 5 febbraio 1998 e
12 giugno 2002 n. 161, sui limiti, i quantitativi massimi e i
metodi di trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi che è
possibile ammettere alle procedure semplificate, sono norme che
costituiscono recepimento di direttive comunitarie (74/442/CEE e
91/156/CEE). Poiché queste disposizioni si configurano come "lex
specialis" rispetto alla generale nuova disciplina della SCIA
(articolo 19, comma 1, legge 241/1990), essa potrà essere
applicata, come previsto dal comma 9 dell'articolo 214, D.Lgs. n.
152/2006, solo se compatibile con le norme settoriali contenute
nell'articolo medesimo.
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